LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

  Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee -  Legge
comunitaria 2008. (09G0100)

 aggiornato-2013  

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:

                               Art. 1.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                      di direttive comunitarie)

  1.  Il  Governo  e`  delegato  ad  adottare,  entro la scadenza del
termine  di  recepimento  fissato  dalle singole direttive, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia  gia`  scaduto  ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, il Governo e` delegato ad
adottare  i  decreti  legislativi  di attuazione entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge. Per le direttive
elencate  negli  allegati  A  e  B  che  non  prevedono un termine di
recepimento, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi
entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  con  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche´,
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive   comprese   nell'elenco   di  cui
all'allegato  A,  sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli altri
pareri  previsti  dalla  legge,  alla Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  perche´  su  di  essi  sia  espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione,  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al  presente  comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8
scadano  nei  trenta  giorni  che  precedono  la scadenza dei termini
previsti  ai  commi  1  o  5  o  successivamente,  questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Su di essi e`
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari  competenti  per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo`  adottare,  con  la  procedura  indicata  nei  commi  2,  3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive di cui agli
allegati  A  e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  nelle  materie  di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province  autonome, si applicano alle condizioni e
secondo  le  procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
  7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu`
deleghe  di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine  previsto,  trasmette  alla  Camera  dei deputati e al Senato
della  Repubblica  una  relazione  che da` conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente  per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni
sei  mesi  informa  altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica  sullo  stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni  e  delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo  modalita`  di  individuazione  delle  stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8.   Il   Governo,   quando   non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B,
ritrasmette  con  le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti  giorni  dalla  data  di ritrasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza di nuovo parere.

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nota
  Il.  D.L.  30  dicembre  2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma
23-undecies)  che  "L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009,
n.  88,  relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta  nel  senso  che  il  termine  di scadenza della delega e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa".
                                            
                               Art. 2.
               (Principi e criteri direttivi generali
                      della delega legislativa)

  1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  ai  capi  II  e  IV,  ed  in aggiunta a quelli
contenuti  nelle  direttive  da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo   1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi generali:
   a) le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative,  secondo  il  principio della massima semplificazione
dei  procedimenti  e delle modalita` di organizzazione e di esercizio
delle funzioni e dei servizi;
   b) ai  fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per  i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero
le materie oggetto di delegificazione;
   c) al  di  fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei  decreti  legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000  euro  e  dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano  a  pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi  sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le  infrazioni  che  espongono  a  pericolo o danneggiano l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  recano  un  danno  di  particolare  gravita`.  Nelle
predette  ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e  seguenti  del  decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, e la
relativa  competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000  euro  e` prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.
Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni
indicate  nella presente lettera sono determinate nella loro entita`,
tenendo  conto  della  diversa  potenzialita`  lesiva  dell'interesse
protetto  che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita`  personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche´ del
vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo`  recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
identiche  a  quelle eventualmente gia` comminate dalle leggi vigenti
per   violazioni  omogenee  e  di  pari  offensivita`  rispetto  alle
infrazioni  alle  disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie
di  cui  all'articolo  117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le
sanzioni  amministrative  sono  determinate  dalle  regioni. Le somme
derivanti  dalle  sanzioni  di  nuova  istituzione,  stabilite  con i
provvedimenti  adottati  in  attuazione  della  presente  legge, sono
versate  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
entro  i  limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  alle  amministrazioni
competenti all'irrogazione delle stesse;
   d) eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi vigenti e che non
riguardano  l'attivita`  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche´ alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia`
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia`  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   f) nella  predisposizione  dei  decreti legislativi si tiene conto
delle  eventuali  modificazioni  delle direttive comunitarie comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
   g) quando   si   verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  tra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu`  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu`  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta`,  differenziazione,  adeguatezza e leale
collaborazione  e  le  competenze  delle  regioni  e degli altri enti
territoriali,   le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta`  dei
processi  decisionali,  la  trasparenza,  la celerita`, l'efficacia e
l'economicita`  nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili;
   h) quando  non  siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento,
sono  attuate  con  un  unico  decreto  legislativo  le direttive che
riguardano  le  stesse  materie  o  che comunque comportano modifiche
degli stessi atti normativi.
                                            
                               Art. 3.
         (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
             di violazioni di disposizioni comunitarie)

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e` delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di obblighi
contenuti  in  provvedimenti  attuativi  di direttive comunitarie, di
natura  regolamentare  o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi
comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data
di  entrata  in vigore della presente legge, per iquali non sono gia`
previste sanzioni penali o amministrative.
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e`  esercitata  con  decreti
legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informano  ai  principi  e  criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  3.  Gli  schemi  di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per   l'espressione   del  parere  da  parte  dei  competenti  organi
parlamentari  con le modalita` e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell'articolo 1.
                                            
                               Art. 4.
                (Modifica all'articolo 9 della legge
             4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri
                 relativi a prestazioni e controlli)

  1.  All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e` aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del
comma  2  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti dalla legislazione
vigente,  alle  amministrazioni  che  effettuano  le  prestazioni e i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469".
                                            
                               Art. 5.
(Delega   al   Governo   per  il  riordino  normativo  nelle  materie
              interessate dalle direttive comunitarie)

  1. Il Governo e` delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a  carico  della  finanza  pubblica,  con  le  modalita`  e secondo i
principi  e  criteri  direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni, entro ventiquattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei decreti
legislativi  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della presente legge,
testi  unici  o  codici  di  settore  delle  disposizioni  dettate in
attuazione  delle  deleghe  conferite  dalla  presente  legge  per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
  2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o  nei  codici  di  settore  non  possono  essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
                                            
                               Art. 6.
            (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

  1.  Alla  legge  4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) dopo l'articolo 6 e` inserito il seguente:
  "Art.  6-bis.  -  (Nomina  dei  rappresentanti  italiani  presso il
Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri
propone  al  Consiglio  dell'Unione  europea  i  ventiquattro  membri
titolari  e  i  ventiquattro  membri  supplenti  del  Comitato  delle
regioni,  spettanti  all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato
istitutivo della Comunita` europea.
  2.  Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato
delle  regioni  sono  cosi'  ripartiti  tra  le autonomie regionali e
locali:
   a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari
e 8 supplenti.
  Tale  rappresentanza  tiene conto anche delle assemblee legislative
regionali;
   b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
   c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
  3.  La  proposta  di  cui  al presente articolo e` formulata previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni.
  4.  In  caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti
spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 e` effettuata
mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma";
   b) all'articolo  8,  comma 5, l'alinea e` sostituito dal seguente:
"Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il
Governo:";
   c) all'articolo  11-bis,  comma  1,  le  parole:  "per le quali la
Commissione  europea  si  e`  riservata  di  adottare disposizioni di
attuazione"  sono  sostituite  dalle seguenti: "che conferiscono alla
Commissione   europea   il   potere   di   adottare  disposizioni  di
attuazione";
   d) dopo l'articolo 14 e` inserito il seguente:
  "Art.  14-bis. - (Parita` di trattamento) - 1. Le norme italiane di
recepimento  e  di  attuazione  di  norme  e principi della Comunita`
europea  e  dell'Unione  europea assicurano la parita` di trattamento
dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione  europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e
non  possono  in  ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei
cittadini italiani.
  2.  Nei  confronti  dei cittadini italiani non trovano applicazione
norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  o  prassi  interne  che
producano  effetti  discriminatori  rispetto  alla  condizione  e  al
trattamento  dei  cittadini  comunitari  residenti  o  stabiliti  nel
territorio nazionale".
                                            

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DI ADEMPIMENTO NONCHE` PRINCIPI
E
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

                               Art. 7.
(Delega  al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative
della  direttiva  2004/41/CE  con  la normativa vigente in materia di
alimenti  e  mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004,
              853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)

  1. Il Governo e` delegato ad adottare, con le modalita` e secondo i
principi  e  i  criteri  di  cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e successive modificazioni, acquisito il parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, entro il termine di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu`
decreti  legislativi  al fine di coordinare le disposizioni attuative
della  direttiva  2004/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, con la vigente normativa in materia di alimenti e
mangimi,  nonche´  con  i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,
854/2004  e  882/2004  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile  2004,  e n. 183/ 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, su
proposta  del  Ministro  per le politiche europee, del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari e forestali, del Ministro del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  con  il  Ministro  dellagiustizia, nel rispetto anche dei seguenti
principi e criteri direttivi:
   a) riordino   e  coordinamento  delle  disposizioni  vigenti,  nel
rispetto    delle   normative   comunitarie   e   delle   convenzioni
internazionali  in  materia  di armonizzazione della disciplina della
produzione  e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei
mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti
disposizioni in materia;
   b) rispetto  della  tutela  degli  interessi  relativi alla salute
dell'uomo,   degli  animali  e  dei  vegetali,  dell'ambiente,  della
protezione  ed  informazione  del  consumatore  e  della qualita` dei
prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare
competitivita` alle imprese;
   c) abrogazione  o  modificazione  delle norme rese inapplicabili o
superate   dallo   sviluppo   tecnologico   e   non   piu`   adeguate
all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;
   d) riformulazione,  razionalizzazione  e graduazione dell'apparato
sanzionatorio,  in  conformita`  ai  criteri indicati all'articolo 2,
comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il
cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro,
deve  tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo
fatturato,   al   fine   di   rendere   piu`   incisive  le  sanzioni
amministrative come deterrente effettivo;
   e) conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva
rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle
violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;
   f) reintroduzione e definizione delle modalita` di semplificazione
delle  procedure  di  autocontrollo  applicate  nelle micro e piccole
imprese,  in conformita` ai criteri di flessibilita` riconosciuti dal
regolamento (CE) n. 852/ 2004;
   g) semplificazione   delle   procedure  esistenti  in  materia  di
registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e
mangimistico, in conformita` alle disposizioni comunitarie;
   h) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;
   i) razionalizzazione  e coordinamento delle attivita` degli organi
di  vigilanza  e  controllo  nell'attuazione  del  Piano integrato di
controllo   nazionale   pluriennale   di   cui  all'articolo  41  del
regolamento  (CE)  n.  882/2004,  individuando,  per  detto Piano, il
Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali quale
punto di contatto con gli organi comunitari;
   l) individuazione,   da   demandare   a   decreti  di  natura  non
regolamentare,  di  requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli
alimenti,  delle  sostanze  e  dei  materiali  destinati  a  venire a
contatto  con  i  prodotti  alimentari, delle sostanze non alimentari
impiegate   negli  e  sugli  stessi  alimenti,  compresi  i  prodotti
fitosanitari,  nonche´  determinazione  delle  modalita` tecniche per
l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;
   m) individuazione   di   adeguate   modalita`   e   procedure   di
collaborazione  tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle
altre  amministrazioni  coinvolte  nel controllo degli alimenti e dei
mangimi;
   n) definizione  delle modalita` di coordinamento e delle procedure
di   collaborazione   ed   interscambio  delle  informazioni  tra  le
amministrazioni  coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi
e  le  autorita`  di  controllo  in  materia di condizionalita` della
Politica agricola comune (PAC);
   o) programmazione  di  una capillare e puntuale azione formativa e
informativa  rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle
norme in questione.
  3.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai
medesimi  commi,  il  Governo puo` emanare disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5.   Le   Amministrazioni   statali   interessate  provvedono  agli
adempimenti  previsti  dal  presente  articolo con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
                                            
                               Art. 8.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del
   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 5 settembre 2007, che
   modifica   la   direttiva   90/385/CEE   del   Consiglio   per  il
   riavvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri relative ai
   dispositivi   medici,   la   direttiva   93/42/CEE  del  Consiglio
   concernente  i  dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa
   all'immissione sul mercato dei biocidi)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2007/ 47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  5  settembre  2007,  che  modifica  la  direttiva 90/385/CEE del
Consiglio  per  il  riavvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati
membri   relative  ai  dispositivi  medici  impiantabili  attivi,  la
direttiva  93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e
la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al
comma 2.
  2.  Il  decreto  legislativo  di cui al comma 1 provvede, altresi',
alla   riformulazione   delle   disposizioni  contenute  nei  decreti
legislativi  14  dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al
fine  di  assicurare,  nel rispetto della disciplina comunitaria, una
maggiore  coerenza  fra  le  due  diverse  discipline  e di eliminare
incongruenze   e  contraddizioni  presenti  nelle  norme  in  vigore,
assicurando:
   a) una  piu`  adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti,
mediante  la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle
comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una piu`
organizzata  gestione  dei  dati,  da parte del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;
   b) la    revisione    delle   norme   sulle   indagini   cliniche,
differenziando  le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di
dispositivi  mai  utilizzati  sull'uomo da quelle concernenti tipi di
dispositivi  gia`  utilizzati, specificando le condizioni in presenza
delle  quali  le  indagini  possono essere effettuate presso istituti
privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni
cliniche   dei   medicinali   anche   le   valutazioni   in  tema  di
sperimentazioni con dispositivi medici;
   c) la   revisione   delle   norme   sull'uso  compassionevole  dei
dispositivi  medici al fine di precisarne i limiti e le modalita` per
l'applicabilita`,  prevedendo,  altresi', una specifica modalita` per
il  trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessita`
e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti
legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997;
   d) la  revisione  delle  norme  sulla  pubblicita` dei dispositivi
medici,  individuando,  nell'ambito  dei  dispositivi  per i quali e`
consentita   la   pubblicita`   sanitaria,  le  fattispecie  che  non
necessitano di autorizzazione ministeriale;
   e) la   previsione   delle  misure  necessarie  a  garantire,  con
continuita`  nel  tempo,  efficaci  collegamenti  tra  le banche dati
nazionali e la banca dati europea Eudamed;
   f) la   riformulazione  delle  norme  a  contenuto  sanzionatorio,
prevedendo   anche  la  necessaria  armonizzazione  con  le  sanzioni
previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
  3.   Il   Governo   e`  autorizzato  a  riformulare  le  previsioni
riguardanti  i  dispositivi  mediciper  risonanza  magnetica nucleare
contenute  nel  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando:
   a) la   coerenza   con   le  disposizioni  di  carattere  generale
riguardanti  tutti  i  dispositivi  medici,  previsti dalla direttiva
2007/47/CE;
   b) l'adeguamento  allo  sviluppo  tecnologico  ed  alla evoluzione
delle  conoscenze  scientifiche,  con  particolare  riferimento  alla
sicurezza  d'uso  ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici
in  relazione  all'intensita` del campo magnetico statico espresso in
tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo
piu`  coerente  con le competenze regionali e delle province autonome
in  materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti,
affidando   conseguentemente   alle   regioni   e  province  autonome
l'autorizzazione    all'installazione   delle   apparecchiature   per
risonanza,  con  esclusione  delle  sole  apparecchiature a risonanza
magnetica ritenute di carattere sperimentale.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
pubbliche  competenti  provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
                                            
                               Art. 9.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2006/54/CE
   riguardante  l'attuazione  del principio delle pari opportunita` e
   della  parita`  di  trattamento  fra  uomini e donne in materia di
   occupazione e impiego)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2006/ 54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari
opportunita`  e  della  parita`  di trattamento fra uomini e donne in
materia  di  occupazione ed impiego (rifusione), il Governo e` tenuto
ad  acquisire  anche  il  parere  della  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
                                            
                              Art. 10.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2008/50/CE
relativa  alla  qualita` dell'aria ambiente e per un'aria piu` pulita
                             in Europa)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2008/ 50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  21  maggio 2008, relativa alla qualita` dell'aria ambiente e per
un'aria  piu`  pulita in Europa, il Governo e` tenuto ad acquisire il
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere  adeguati  poteri di coordinamento, di approvazione e
di  risoluzione  dei  casi  di  inadempimento, diretti a garantire un
approccio  coerente  ed uniforme in materia di valutazione e gestione
della   qualita`   dell'aria  ambiente  nel  quadro  del  riparto  di
competenze  tra  Stato,  regioni  ed enti locali per l'attuazione dei
compiti definiti dalla legislazione comunitaria;
   b) coordinare  la  disciplina relativa alla pianificazione ed alla
programmazione della qualita` dell'aria ambiente con le norme vigenti
in  materia  di  autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici
civili,  ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di
permettere  l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti
e gli interventi previsti da tali norme di settore;
   c) introdurre  una  specifica  disciplina e una ripartizione delle
competenze,   in   materia   di   qualita`  dell'aria,  relativamente
all'approvazione  degli  strumenti  di  campionamento e misura, delle
reti  di  misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento
dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento,  alla garanzia della qualita` delle misurazioni ed ai
connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei
su  tutto  il territorio nazionale, che le relative linee guida siano
definite  dall'Istituto  superiore  per  la  protezione  e la ricerca
ambientale (ISPRA);
   d) in  considerazione della particolare situazione di inquinamento
dell'aria  presente  nella  pianura  padana, promuovere l'adozione di
specifiche  strategie  di  intervento  nell'area  interessata,  anche
attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul
predetto bacino;
   e) al  fine  di  unificare  la  normativa  nazionale in materia di
qualita`  dell'aria  ambiente, abrogare espressamente le disposizioni
con  cui  sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del
27  settembre  1996,  1999/30/CE  del  Consiglio, del 22 aprile 1999,
2000/69/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000,  2002/3/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 12
febbraio  2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15  dicembre  2004,  nonche´  le relative norme di esecuzione, e
prevedere  le  opportune  modifiche  che assicurino la coerenza della
parte  quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente
la  tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con
il nuovo quadro normativo in materia di qualita` dell'aria.
  2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente
articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.
                                            
                              Art. 11. 
(Delega al Governo per il riordino della  disciplina  in  materia  di
                       inquinamento acustico) 
 
  1. Al fine di  garantire  la  piena  integrazione  nell'ordinamento
nazionale delle disposizioni contenute nella  direttiva  2002/49/  CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,  relativa
alla determinazione e alla  gestione  del  rumore  ambientale,  e  di
assicurare la coerenza e l'omogeneita' della normativa di settore, il
Governo e' delegato  ad  adottare,  con  le  modalita'  e  secondo  i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro  dodici  mesi 
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle  disposizioni
vigenti in materia di tutela dell'ambiente  esterno  e  dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico,  di  requisiti  acustici  degli
edifici e di determinazione e  gestione  del  rumore  ambientale,  in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, nonche´ alle relative norme di attuazione. 
  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  riordino,  coordinamento  e  revisione   delle   disposizioni
vigenti,  con  particolare   riferimento   all'armonizzazione   delle
previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con  quelle
recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,  nel  rispetto
della normativa comunitaria in materia; 
    b) definizione dei criteri per la  . .  .   determinazione  dei
requisiti acustici passivi degli edifici nel  rispetto  dell'impianto
normativo  comunitario  in  materiadi  inquinamento   acustico,   con
particolare riferimento  alla  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. 
  3. I decreti di cui al  comma  1  sono  adottati  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche´
con gli altri Ministri competenti per materia,  acquisito  il  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni.  Gli
schemi  dei  decreti  legislativi,   a   seguito   di   deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche´ su  di  essi  siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati  anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini previsti per l'esercizio  della  delega,  questi
ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed
entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli
atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al  loro
coordinamento e aggiornamento, anche alla  luce  di  quanto  disposto
dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1. 
   5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi  di  cui  al
comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della  legge  26  ottobre
1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina  relativa  ai
requisiti acustici passivi degli edifici e dei  loro  componenti  non
trova applicazione nei rapporti tra privati e,  in  particolare,  nei
rapporti tra  costruttori-venditorie  acquirenti  di  alloggi,  fermi
restando gli effetti derivanti  da  pronunce  giudiziali  passate  in
giudicato e  la  corretta  esecuzione  dei  lavori  a  regola  d'arte
asseverata da un tecnico abilitato .   
  6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e'
abrogato. 
   6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della  legge  26
ottobre  1995,  n.   447,   e'   sostituita   dalla   seguente:   "f)
l'indicazione,  con  uno  o   piu'   decreti   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dei  criteri
per  la  progettazione,  l'esecuzione  e  la  ristrutturazione  delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei  trasporti,  ai  fini
della tutela dall'inquinamento acustico"  
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
------------- 
nota
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  22  -  29
maggio 2013, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2013, n. 23), ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma  1,  lettera  c),
della legge 4 giugno 2010, n. 96, che ha sostituito il  comma  5  del
presente articolo. 
                                            
                              Art. 12.
(Modifica  all'articolo  5  della  legge  10  febbraio  1992, n. 164,
      recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
e`  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "In tale zona non si
possono  impiantare  e  iscrivere  vigneti  all'albo  dei vigneti del
Chianti DOCG, ne` produrre vini Chianti DOCG".
                                            
                              Art. 13.
                 (Delega al Governo per il riordino
             e la revisione della disciplina in materia
                          di fertilizzanti)

  1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge e con le modalita` di cui
all'articolo  1, un decreto legislativo di riordino e revisione della
disciplina  in  materia  di  fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento  e  ammodernamento delle definizioni di "concime" e
delle   sue   molteplici   specificazioni,   di  "fabbricante"  e  di
"immissione  sul  mercato",  ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE)  n.  2003/2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003;
   b) utilizzo   della  forma  delle  indicazioni  obbligatorie  come
stabilita  dall'articolo  6  del citato regolamento (CE) n. 2003/2003
per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
   c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare
la  conformita`  deiconcimi,  ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 2003/2003;
   d) revisione  delle  sanzioni  da  irrogare in base ai principi di
effettivita`,    proporzionalita`    e    dissuasivita`,   ai   sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
  2.  Dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 e` abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne` minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le  Amministrazioni  interessate  svolgono  le attivita` previste dal
presente  articolo  con  le  risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
                                            
                              Art. 14.
(Disposizioni  sanzionatorie  per l'applicazione del regolamento (CE)
n.   479/2008   e   del   regolamento   (CE)  n.  555/2008,  relativi
         all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

  1.  Ai  sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio,   del  29  aprile  2008,  i  produttori  regolarizzano  le
superfici  vitate,  impiantate  prima  del  1°  settembre  1998 senza
disporre  dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento
di  una  somma  di 6.000 euro per ettaro; il versamento non e` dovuto
per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
  2. Se il versamento previsto dal comma 1 non e` effettuato entro il
31  dicembre  2009 o la relativa superficie non e` estirpata entro il
30  giugno  2010,  si  applica,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010, la
sanzione di cui al comma 3.
  3.  Chiunque,  alla  data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le
superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei
corrispondenti  diritti  di  impianto,  e`  punito  con  la  sanzione
amministrativa di 12.000 euro per ettaro.
  4.  Chiunque  ha  impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate
senza  disporre  dei corrispondenti diritti di impianto e` punito con
la sanzione di cui al comma 3.
  5.  Le  sanzioni  di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici
mesi,  secondo  le modalita` previste all'articolo 55 del regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
  6.  Il  termine  entro  il  quale i produttori comunicano, ai sensi
dell'articolo  57  del  regolamento  (CE) n. 555/2008, alle regioni e
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, l'intenzione di
ricorrere  alla vendemmia verde o alla distillazione, e` il 31 maggio
di ciascuna campagna.
  7.  Le  facolta`  previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n.
555/2008  sono  attribuite  alle  regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
  8.  Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1
ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli
obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n.  555/2008  e`  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  2.000  a  euro  6.000,  per ogni ettaro o frazione di ettaro di
superficie.
  9.  La  sanzione  di  cui  al  comma  8  si applica a decorrere dai
seguenti termini:
   a) in   caso   di   mancata   presentazione   del   contratto   di
distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa
data  fissata  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
   b) in  caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di
vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.
  10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non e` ammesso
il  pagamento  in misura ridotta dicui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed
in  attuazione  di  quanto  previsto dall'articolo 11, comma 8, della
legge  4  febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo
si  applicano,  per  le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  che  non  abbiano  ancora  provveduto  al  recepimento delle
disposizioni  dei  regolamenti  (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 2008, fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nei  limiti delle loro
competenze.
  12.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste nel presente
articolo  sono  applicate  dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.
  13.  Se  i  produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come
prescritto  ai  commi  2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  possono  provvedere,  nei  limiti  delle loro
competenze,  alla  rimozione  degli  impianti, ponendo a carico degli
stessi produttori le relative spese.
                                            
                              Art. 15.
  (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del
                        mercato vitivinicolo)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
le   politiche   europee,   del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del  Consiglio,  del  29  aprile 2008, al fine di assicurare la piena
integrazione  tra  l'organizzazione  comune del mercato del vino e la
normativa    nazionale,    apportando   specifiche   integrazioni   e
modificazioni  alla  normativa vigente, secondo le procedure previste
dall'articolo  1,  commi  2,  3  e  4,  e nel rispetto dei principi e
criteri   generali  di  cui  all'articolo  2,  nonche´  dei  seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
   a)  preservare  e  promuovere  l'elevato livello qualitativo e di
riconoscibilita'  dei  vini  a denominazione di origine e indicazione
geografica,   anche   attraverso   interventi   di  valorizzazione  e
diffusione  della  tradizione  e delle produzioni enologiche dei siti
italiani  UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006,
n. 77, e successive modificazioni ;
    b)  ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
    c)   assicurare   strumenti   per   la  trasparenza  del  settore
vitivinicolo  e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai
fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;
    d)  perseguire  il  massimo  coordinamento  amministrativo tra il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e le
regioni,  in  particolare per quanto concerne la gestione del settore
dei  vini  a  denominazione  di  origine  protetta  e  a  indicazione
geografica protetta;
    e)   individuare  le  sedi  amministrative  e  gli  strumenti  di
semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali
a carico dei produttori vitivinicoli;
    f)  rivedere  il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio
secondo  i  criteri  di  efficacia e applicabilita', individuando gli
organismi  e  le  azioni  per garantire l'elevato livello qualitativo
delle  produzioni  vitivinicole  nell'interesse  dei produttori e dei
consumatori.
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
                                            
                              Art. 16.
            (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,
          e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)

  1.  Alla  legge  8  luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
  "1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta` non superiore
a  dodici  mesi  alla macellazione sono classificate dai responsabili
delle  strutture  di  macellazione  ai sensi dell'allegato XI-bis del
regolamento  (CE)  n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e
dell'articolo  2  del  decreto  del Ministro delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  8  agosto  2008,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008";
   b) il comma 1 dell'articolo 3 e` sostituito dal seguente:
  "1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare dello
stabilimento,   che   viola   l'obbligo   di   identificazione  e  di
classificazione  di  cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e` soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000
a euro 18.000";
   c) il comma 2 dell'articolo 3 e` sostituito dal seguente:
  "2.  Il  titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o
etichettatura   difforme  da  quanto  previsto  dall'articolo  2  del
regolamento  di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole
4  maggio  1998,  n.  298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  8  agosto 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e`
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.000 a euro 6.000".
  2.  All'articolo  5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58,
dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
  "1-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o
l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE)
n.   1760/2000,   che   in   ogni   fase  della  produzione  e  della
commercializzazione  non  apponga, o apponga in maniera errata, sulle
carni  ottenute  da  bovini  di  eta`  non  superiore  a  dodici mesi
un'etichetta  recante  le  indicazioni  obbligatorie,  previste dagli
articoli  13,  paragrafi  2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal
punto  IV  dell'allegato  XI-bis  del  regolamento (CE) n. 1234/2007,
secondo  le  modalita`  indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento
(CE)  n.  1825/2000  e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto al
pagamento  di  una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro".
                                            
                              Art. 17.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del
   Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del
regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)

  1.  Al  fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia
di  bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 16
luglio 1997, n. 297, e' abrogata.
  2.   Le   imprese   di   condizionamento  sono  tenute  a  indicare
nell'etichetta  l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli
di  oliva  vergini,  ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della
Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.
  3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli
extravergini  di  oliva  e  gli  oli  di oliva vergini sono tenuti al
rispetto  delle  prescrizioni  e  alla  tenuta  della documentazione,
stabilita   secondo   le   modalita'   di   cui   al   comma  5,  per
l'identificazione  dell'origine  del prodotto e per la verifica della
conformita'  alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui
al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
  4.   Ai   controlli   previsti   dal   presente  articolo  provvede
l'Ispettorato  centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali.
  5.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinate  le  modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo e
dell'articolo  23  del  regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito   dalla   legge  18  marzo  1926,  n.  562,  e  successive
modificazioni.
  6.  Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare,  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  le disposizioni sanzionatorie amministrative
per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al
citato  regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni  ,
sulla  base dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla
presente legge .
  7.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo
non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico del bilancio dello
Stato.
                                            
                              Art. 18.
(Modifiche  all'articolo  2  della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in
tema  di  sanzioni  amministrative  e  penali  in  materia  di  aiuti
                  comunitari nel settore agricolo)

  1.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1986,  n.  898, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al   comma  1,  le  parole:  "del  Fondo  europeo  agricolo  di
orientamento  e  garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo
europeo  agricolo  di  garanzia  e  del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo    rurale"    e   le   parole:   "a   lire   sette   milioni
settecentoquarantacinquemila"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "ad
euro 3.999,96";
   b) al   comma  2,  le  parole:  "del  Fondo  europeo  agricolo  di
orientamento  e  garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo
europeo  agricolo  di  garanzia  e  del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo  rurale"  e  le  parole: "detto Fondo" sono sostituite dalle
seguenti: "detti Fondi".
                                            
                              Art. 19.
(Disposizioni  per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE
che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte
conservato    parzialmente   o   totalmente   disidratato   destinato
                      all'alimentazione umana)

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di
attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre
2001,  relativa  a  taluni  tipi  di  latte conservato parzialmente o
totalmente   disidratato   destinato   all'alimentazione   umana,  e`
abrogato.
                                            
                              Art. 20.
           (Disposizioni per l'attuazione della direttiva
               2008/13/CE del Parlamento europeo e del
                   Consiglio, dell'11 marzo 2008)

  1.  All'elenco  A  allegato  alla  legge 16 aprile 1987, n. 183, le
parole:  "84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri relative agli
apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria" sono
soppresse.
  2.  Il  decreto  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie  28  novembre  1987,  n.  597,  recante  attuazione della
direttiva   n.   84/539/CEE,   relativa   agli  apparecchi  elettrici
utilizzati in medicina umana e veterinaria, e` abrogato.
                                            
                              Art. 21.
(Modifica  al  decreto  legislativo  9  maggio  2001, n. 269, recante
attuazione  della  direttiva  1999/5/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e
le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  e il reciproco
               riconoscimento della loro conformita`)

  1.  Il  comma  4  dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, e` sostituito dal seguente:
  "4. Ciascun apparecchio e` contraddistinto dal fabbricante mediante
l'indicazione  del  modello,  del lotto e/o dei numeri di serie e del
nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul
mercato".
                                            
                              Art. 22.
(Modifiche  al  codice  del  consumo  di cui al decreto legislativo 6
                       settembre 2005, n. 206)

  1.  Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  67,  comma  6,  le  parole:  "conformemente  alle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo"  sono sostituite dalle
seguenti:  "conformemente  alle  disposizioni  di  cui  alla presente
sezione";
   b) l'articolo 144-bis e` sostituito dal seguente:
  "Art.  144-bis.  -  (Cooperazione tra le autorita` nazionali per la
tutela  dei  consumatori) - 1. Il Ministero dello sviluppo economico,
salve  le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa
e   di   sistemi   di  pagamento  e  le  competenze  delle  autorita`
indipendenti  di  settore,  che  continuano a svolgere le funzioni di
autorita`  competente  ai  sensi  dell'articolo  3,  lettera  c), del
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  27 ottobre 2004, nonche´ le disposizioni vigenti nelle ulteriori
materie  per  le  quali  e` prevista la competenza di altre autorita`
nazionali,  svolge  le funzioni di autorita` competente, ai sensi del
medesimo  articolo  3,  lettera  c),  del  citato regolamento (CE) n.
2006/2004, in materia di:
   a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
   b) clausole  abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di
cui alla parte III, titolo I;
   c) garanzia  nella  vendita dei beni di consumo, di cui alla parte
IV, titolo III, capo I;
   d) credito  al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,
sezione I;
   e) commercio  elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo
II;
   f) contratti  negoziati  fuori dai locali commerciali, di cui alla
parte III, titolo III, capo I, sezione I;
   g) contratti  a  distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo
I, sezione II;
   h) contratti  relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di
cui  al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al
comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
  3.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai commi 1 e 2, il
Ministero  dello  sviluppo  economico  puo` avvalersi delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, nonche´ del Corpo
della  Guardia  di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti
per  l'accertamento  dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
sui  redditi. Puo` inoltre definire forme di collaborazione con altre
pubbliche   amministrazioni.   Limitatamente   ai   poteri   di   cui
all'articolo 139, puo` avvalersi delle associazioni dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 137.
  4.  Ferme  restando  la  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di
indicazione  dei  prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  114, ai fini dell'applicazione del
regolamento  (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico,
per  lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo` avvalersi,
in particolare, dei comuni.
  5.  Le  procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2,
nonche´ relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
6  e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17,  comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo
da  garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
  6.  Nei  casi  di  rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo,   di  esibire  i  documenti  o  di  fornire  le  informazioni
richieste,  nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello
sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie,  nonche´  nel caso in cui siano esibiti documenti o
fornite  informazioni  non veritiere, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 27, comma 4.
  7.  Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del
Ministero  dello  sviluppo  economico  dai  soggetti interessati, per
porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.
  8.  Ai  sensi  degli  articoli  3,  lettera  c),  e  4,  del citato
regolamento  (CE)  n.  2006/2004,  in materia di pratiche commerciali
scorrette  di  cui  alla  parte  II,  titolo  III,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle
funzioni  di  autorita`  competente  attribuite all'Autorita` garante
della   concorrenza  e  del  mercato.  Per  i  profili  sanzionatori,
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  l'Autorita`  garante  della
concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.
  9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di
collegamento  responsabile  dell'applicazione  del citato regolamento
(CE) n. 2006/2004".
  2.  Alle  attivita`  e agli adempimenti di cui all'articolo 144-bis
del  codice  del  consumo  di  cui al decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
articolo,  si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                                            
                              Art. 23.
          (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

  1. In conformita` alle linee di indirizzo contenute nella strategia
comunitaria  in  materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo
di  alcol,  di  cui  alla comunicazione della Commissione europea COM
(2006)  625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge
30 marzo 2001, n. 125, e` inserito il seguente:
  "Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in
aree  pubbliche)  -  1.  La  somministrazione  di  alcolici e il loro
consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati
esclusivamente   negli   esercizi   muniti   della  licenza  prevista
dall'articolo  86,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
  2.  Chiunque  vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
diversi  dalle  pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e` punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  2.000 a euro
12.000.  Se  il  fatto  e`  commesso  dalle  ore 24 alle ore 7, anche
attraverso   distributori   automatici,   si   applica   la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  5.000  a  euro  30.000.  Per le
violazioni  di  cui  al  presente comma e` disposta anche la confisca
della merce e delle attrezzature utilizzate.
  3.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 14 della presente
legge,  dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e
dall'articolo  6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni".
                                            
                              Art. 24.
        (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e` sostituito dal seguente:
  "3.  La ritenuta e` operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del
27  per  cento  sugli  utili corrisposti a soggetti non residenti nel
territorio  dello  Stato  diversi dalle societa` ed enti indicati nel
comma   3-ter,  in  relazione  alle  partecipazioni,  agli  strumenti
finanziari  di  cui  all'articolo  44, comma 2, lettera a), del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  ai  contratti di
associazione  in  partecipazione  di  cui  all'articolo 109, comma 9,
lettera  b),  del  medesimo  testo  unico,  non  relative  a  stabili
organizzazioni  nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta
e`  ridotta  al  12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di
risparmio.  L'aliquota  della  ritenuta  e` ridotta all' 11 per cento
sugli  utili  corrisposti  ai  fondi  pensione  istituiti negli Stati
membri  dell'Unione  europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio  economico  europeo  inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti
non  residenti,  diversi  dagli  azionisti  di  risparmio,  dai fondi
pensione  di  cui  al  periodo  precedente  e  dalle societa` ed enti
indicati   nel  comma  3-ter,  hanno  diritto  al  rimborso,  fino  a
concorrenza   dei  quattro  noni  della  ritenuta,  dell'imposta  che
dimostrino  di  aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi
utili  mediante  certificazione  del competente ufficio fiscale dello
Stato estero".
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano agli utili
distribuiti  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge.
  3.  Fino  all'emanazione  del  decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni  del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma
1  del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico  europeo  sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto
del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  emanato  in
attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
  4.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo  7,  quarto  comma,  la  lettera  f-quinquies)  e`
sostituita dalla seguente:
  "f-quinquies)   le  prestazioni  di  intermediazione,  relative  ad
operazioni  diverse  da  quelle  di  cui alla lettera d) del presente
comma  e  da  quelle  di  cui  all'articolo  40,  commi  5  e  6, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel
territorio    dello    Stato    quando    le    operazioni    oggetto
dell'intermediazione  si  considerano  ivi effettuate, a meno che non
siano   commesse  da  soggetto  passivo  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea;  le suddette prestazioni si considerano in ogni
caso  effettuate  nel  territorio dello Stato se il committente delle
stesse  e`  ivi  soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni
cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio
della Comunita`";
   b) l'articolo 13 e` sostituito dal seguente:
  "Art.  13.  -  (Base  imponibile)  -  1.  La  base imponibile delle
cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  e` costituita
dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi  dovuti  al cedente o
prestatore  secondo  le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e
le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati   al   cessionario   o   al  committente,  aumentato  delle
integrazioni  direttamente  connesse  con  i  corrispettivi dovuti da
altri soggetti.
  2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
   a) per  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti
da   atto   della   pubblica   autorita`,   dall'indennizzo  comunque
denominato;
   b) per  i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario  al committente, di cui al numero 3) del secondo comma
dell'articolo  2,  rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito  dal  commissionario,  aumentato  della  provvigione; per le
prestazioni   di   servizi   rese  o  ricevute  dai  mandatari  senza
rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo
3,  rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
   c) per  le  cessioni  indicate  ai  numeri 4), 5) e 6) del secondo
comma  dell'articolo  2,  dal  prezzo di acquisto o, in mancanza, dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui  si  effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di
cui  al  primo  e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3,
dalle  spese  sostenute  dal  soggetto  passivo  per l'esecuzione dei
servizi medesimi;
   d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo
11,  dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di
ciascuna di esse;
   e) per  le  cessioni  di beni vincolati al regime della temporanea
importazione,  dal  corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato    dall'ufficio    doganale   all'atto   della   temporanea
importazione.
  3. In deroga al comma 1:
   a) per  le  operazioni  imponibili  effettuate nei confronti di un
soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del diritto alla detrazione e`
limitato  a  norma  del  comma  5 dell'articolo 19, anche per effetto
dell'opzione  di  cui  all'articolo  36-bis,  la  base  imponibile e`
costituita  dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un
corrispettivo  inferiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni sono
effettuate  da societa` che direttamente o indirettamente controllano
tale  soggetto,  ne  sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
   b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale
l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma
5  dell'articolo  19,  la  base  imponibile  e` costituita dal valore
normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto  un corrispettivo
inferiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni sono effettuate nei
confronti  di  societa` che direttamente o indirettamente controllano
tale  soggetto,  ne  sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
   c) per  le  operazioni  imponibili,  nonche´ per quelle assimilate
agli  effetti  del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto
per  il  quale  l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a
norma  del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita
dal   valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto  un
corrispettivo  superiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni sono
effettuate   nei   confronti   di   societa`   che   direttamente   o
indirettamente  controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
   d) per  la  messa  a  disposizione  di  veicoli  stradali a motore
nonche´  delle  apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico  terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale  dipendente  la  base  imponibile  e` costituita dal valore
normale  dei  servizi  se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore.
  4.   Ai   fini   della   determinazione  della  base  imponibile  i
corrispettivi  dovuti  e  le  spese  e  gli oneri sostenuti in valuta
estera  sono  computati  secondo il cambio del giorno in cui e` stata
effettuata  l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno
antecedente piu` prossimo.
  5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione  la  detrazione  e` stata ridotta ai sensi dell'articolo
19-bis.1  o  di  altre  disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la
base  imponibile  e`  determinata  moltiplicando  per  la percentuale
detraibile  ai  sensi  di  tali disposizioni l'importo determinato ai
sensi dei commi precedenti";
   c) l'articolo 14 e` sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  -  (Determinazione  del valore normale) - 1. Per valore
normale   si  intende  l'intero  importo  che  il  cessionario  o  il
committente,  al  medesimo stadio di commercializzazione di quello in
cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe
pagare,  in  condizioni  di  libera  concorrenza,  ad  un  cedente  o
prestatore  indipendente  per  ottenere i beni o servizi in questione
nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
  2.  Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di
servizi analoghe, per valore normale si intende:
   a) per  le  cessioni  di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di
beni  simili  o,  in  mancanza,  il  prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;
   b) per  le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
  3.  Per  le  operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera
d),  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale";
   d) all'articolo 17, il terzo comma e` sostituito dal seguente:
  "Gli  obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti,  che  non  si  siano  identificati  direttamente  ai sensi
dell'articolo  35-ter, ne` abbiano nominato un rappresentante fiscale
ai   sensi  del  secondo  comma,  sono  adempiuti  dai  cessionari  o
committenti,  residenti  nel territorio dello Stato, che acquistano i
beni  o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  di  imprese,  arti o
professioni.  La  disposizione  non  si  applica  relativamente  alle
operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f),  effettuate  da  soggetti  domiciliati  o residenti o con stabili
organizzazioni  operanti  nei  territori  esclusi  a  norma del primo
comma,  lettera  a),  dello  stesso articolo 7. Gli obblighi relativi
alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed
alle  prestazioni  di  servizi  di  cui all'articolo 7, quarto comma,
lettere  d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti
domiciliati  nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che
non  abbiano  stabilito  il  domicilio  all'estero  ovvero  a stabili
organizzazioni   in   Italia  di  soggetti  domiciliati  e  residenti
all'estero,  sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni";
   e) all'articolo   38-ter,   primo   comma,  il  primo  periodo  e`
sostituito  dal  seguente:  "I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati  membri  dell'Unione  europea,  che  non  si siano identificati
direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato
un  rappresentante  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo 17,
assoggettati  all'imposta  nello Stato in cui hanno il domicilio o la
residenza,   che  non  hanno  effettuato  operazioni  in  Italia,  ad
eccezione  delle  prestazioni  di  trasporto  e  relative prestazioni
accessorie  non  imponibili  ai  sensi dell'articolo 9, nonche´ delle
operazioni  indicate  nell'articolo  17, commi terzo, quinto, sesto e
settimo,  e  nell'articolo  74, commi settimo ed ottavo, del presente
decreto  e  nell'articolo  44,  comma  2, del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427,  possono  ottenere,  in relazione a periodi inferiori
all'anno,   il   rimborso   dell'imposta,   se   detraibile  a  norma
dell'articolo  19  del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai
servizi importati o acquistati, sempreche´ di importo complessivo non
inferiore a duecento euro";
   f) all'articolo 54, il terzo comma e` sostituito dal seguente:
  "L'ufficio puo` tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla  previa  ispezione  della contabilita` del contribuente qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato  nella  dichiarazione,  o  l'inesattezza  delle  indicazioni
relative  alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in  via presuntiva, da verbali,
questionari  e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma
dell'articolo  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri
contribuenti   o  da  verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei
confronti di altri contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in
suo possesso".
  5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e` sostituito dal seguente:
  "Per  i  redditi  d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede
alla rettifica:
   a) se  gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono
a  quelli  del  bilancio,  del  conto  dei profitti e delle perdite e
dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
   b) se  non  sono  state  esattamente applicate le disposizioni del
titolo  I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni;
   c) se  l'incompletezza, la falsita` o l'inesattezza degli elementi
indicati  nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo
certo  e  diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e
4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri
esibiti  o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
dichiarazioni  di  altri  soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai
verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
   d) se  l'incompletezza, la falsita` o l'inesattezza degli elementi
indicati   nella   dichiarazione  e  nei  relativi  allegati  risulta
dall'ispezione  delle  scritture contabili e dalle altre verifiche di
cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza
e  veridicita`  delle  registrazioni  contabili  sulla  scorta  delle
fatture  e  degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche´
dei  dati  e  delle  notizie  raccolti dall'ufficio nei modi previsti
dall'articolo  32.  L'esistenza  di  attivita`  non  dichiarate  o la
inesistenza  di  passivita` dichiarate e` desumibile anche sulla base
di  presunzioni  semplici,  purche´  queste  siano  gravi,  precise e
concordanti".
  6.  Il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del
presente  articolo,  e` emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. Fino alla data dalla quale
trovano   applicazione  le  disposizioni  del  suddetto  decreto  del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, per la messa a disposizione
di  veicoli  stradali  a  motore  da  parte  del datore di lavoro nei
confronti  del  personale  dipendente  si  assume come valore normale
quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, comprensivo
delle  somme  eventualmente  trattenute  al  dipendente  e  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.
  7.  Nel  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) all'articolo 38:
  1) dopo il comma 4, e` inserito il seguente:
  "4-bis.    Agli   effetti   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
costituiscono  prodotti  soggetti  ad  accisa  l'alcole,  le  bevande
alcoliche,  i  tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il
gas  fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia
elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore";
  2) al comma 5, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:
  "c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da
quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma
3,  lettera  c),  dai  soggetti  passivi  per  i  quali  l'imposta e`
totalmente  indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dai  produttori  agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto
che  non  abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi
ordinari  se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e
degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,
effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino  a  quando,  nell'anno  in  corso,  tale limite non e` superato.
L'ammontare   complessivo   degli   acquisti   e`  assunto  al  netto
dell'imposta  sul  valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi
di  trasporto  nuovi  di cui al comma 4 del presente articolo e degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa";
   b) all'articolo 40:
  1) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
  "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
   a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da
installare,  montare  o  assiemare  ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
   b) alle  cessioni  di  beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso
dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche´ tale limite
non  sia  stato  superato  nell'anno  precedente. La disposizione non
opera  per  le  cessioni  di  cui  al  comma 3 effettuate da parte di
soggetti  passivi  in  altro  Stato  membro  che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato";
  2) il comma 8 e` abrogato;
  3) il comma 9 e` sostituito dal seguente:
  "9.  Non  si  considerano  effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni   intracomunitarie   di   cui  all'articolo  41  nonche´  le
prestazioni    di    servizio,    le    prestazioni    di   trasporto
intracomunitario,    quelle    accessorie   e   le   prestazioni   di
intermediazione  di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi
d'imposta in altro Stato membro";
   c) all'articolo  41,  comma  1,  la lettera b) e` sostituita dalla
seguente:
  "b)  le  cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di  beni  diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati
dal  cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei
confronti  di  cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti  intracomunitari  e  che non hanno optato per l'applicazione
della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi
di  trasporto  nuovi  e di beni da installare, montare o assiemare ai
sensi  della  lettera  c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare  delle  cessioni  effettuate in altro Stato membro non ha
superato  nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso
100.000   euro,  ovvero  l'eventuale  minore  ammontare  al  riguardo
stabilito  da  questo  Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva
2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2006. In tal caso e`
ammessa  l'opzione  per  l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato
membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero
nella dichiarazione di inizio dell'attivita` o comunque anteriormente
all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto,   se   esercitata   nella  dichiarazione  relativa  all'anno
precedente,  dal  1°  gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi,
dal  momento  in cui e` esercitata, fino a quando non sia revocata e,
in  ogni  caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
solare  nel  corso  del  quale  e`  esercitata; la revoca deve essere
comunicata  all'ufficio  nella  dichiarazione  annuale  ed ha effetto
dall'anno in corso";
   d) l'articolo 43 e` sostituito dal seguente:
  "Art.  43.  -  (Base  imponibile ed aliquota) - 1. Per gli acquisti
intracomunitari  di beni la base imponibile e` determinata secondo le
disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per
i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche
l'ammontare  di  detta  imposta, se assolta o esigibile in dipendenza
dell'acquisto.
  2.  La  base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma
2,  primo  periodo, e` ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta
nello Stato membro di destinazione del bene.
  3.   Ai   fini   della   determinazione  della  base  imponibile  i
corrispettivi,  le  spese  e  gli  oneri  di  cui all'articolo 13 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
valuta  estera  sono  computati  secondo  il  cambio  del  giorno, se
indicato  nella  fattura,  di  effettuazione  dell'operazione  o,  in
mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
  4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b),
e  per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base
imponibile  e`  costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni.
  5.  Per  gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota
relativa  ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
   e) all'articolo 44, il comma 2 e` sostituito dal seguente:
  "2. In deroga al comma 1, l'imposta e` dovuta:
   a) per  le  cessioni  di  cui  al  comma  7  dell'articolo 38, dal
cessionario  designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli
articoli 46, 47 e 50, comma 6;
   b) per  le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,
rese  da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se
soggetto passivo nel territorio dello Stato";
   f) l'articolo 46 e` sostituito dal seguente:
  "Art.  46.  - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) - 1.
La   fattura   relativa  all'acquisto  intracomunitario  deve  essere
numerata  e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione
del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono  a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in
valuta estera, nonche´ dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo
l'aliquota  dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica
anche  alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40,
commi  4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio
dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento
dell'imposta  o  non  imponibile  o  esente,  in luogo dell'ammontare
dell'imposta  nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente
alla relativa norma.
  2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le
prestazioni  di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette
all'imposta,   deve   essere   emessa   fattura   numerata   a  norma
dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  con  l'indicazione, in luogo dell'ammontare
dell'imposta,  che  trattasi  di  operazione  non  imponibile  o  non
soggetta  all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La
fattura   deve   inoltre   contenere   l'indicazione  del  numero  di
identificazione  attribuito,  agli  effetti  dell'imposta  sul valore
aggiunto,   al  cessionario  o  committente  dallo  Stato  membro  di
appartenenza;  in  caso di consegna del bene al cessionario di questi
in  diverso  Stato  membro,  dalla  fattura  deve risultare specifico
riferimento.  La  fattura  emessa  per la cessione di beni, spediti o
trasportati  da  uno  Stato  membro in altro Stato membro, acquistati
senza  pagamento  dell'imposta  a  norma  dell'articolo  40, comma 2,
secondo   periodo,   deve  contenere  il  numero  di  identificazione
attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni
e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
  3.  La  fattura  di  cui  al comma 2, se trattasi di beni spediti o
trasportati   dal   soggetto  passivo  o  per  suo  conto,  ai  sensi
dell'articolo  41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato
membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione
allos tesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo
41,  comma  1,  lettera  b), non si applica la disposizione di cui al
secondo periodo del comma 2.
  4.  Se  la  cessione  riguarda  mezzi  di  trasporto  nuovi  di cui
all'articolo  38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche
i  dati  di  identificazione  degli  stessi;  se  la  cessione non e`
effettuata  nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo
della  fattura  l'atto  relativo alla cessione o altra documentazione
equipollente.
  5.  Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di
cui  all'articolo  38,  commi  2  e 3, lettere b) e c), o committente
delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non
ha  ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione  dell'operazione  deve emettere entro il mese seguente,
in  unico  esemplare,  la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione
anche   del   numero  di  identificazione  attribuito,  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato
membro  di  appartenenza;  se  ha  ricevuto  una fattura indicante un
corrispettivo   inferiore   a  quello  reale  deve  emettere  fattura
integrativa    entro   il   quindicesimo   giorno   successivo   alla
registrazione della fattura originaria";
   g) all'articolo 50, il comma 1 e` sostituito dal seguente:
  "1.  Le  cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1,
lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40,
commi  4-bis,  5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta
nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato
il  numero  di  identificazione  agli  stessi  attribuito dallo Stato
membro di appartenenza";
   h) all'articolo 50, il comma 3 e` sostituito dal seguente:
  "3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni
di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve
comunicare  all'altra  parte  contraente il proprio numero di partita
IVA,  come  integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie,
tranne  che  per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti
e professioni".
  8.  Le  disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma
7,   lettera   d),   si  applicano  alle  operazioni  effettuate  dal
sessantesimo  giorno  successivo  a quello di entrata in vigore della
presente legge.
  9.  Le  altre  disposizioni  di  cui  ai commi 4 e 7 si applicano a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni
effettuate  a  decorrere  dal  1° gennaio 2008 per le quali sia stata
gia`  applicata  la disciplina risultante da tali disposizioni, resta
fermo il trattamento fiscale applicato.
  10.  Il  Governo,  entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,
ultimo   periodo,   della   presente  legge,  puo`  adottare  decreti
legislativi  contenenti  disposizioni  modificative ed integrative di
quelle  di  cui  ai  commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di
effettuare  ulteriori  coordinamenti  con la normativa comunitaria in
tema di imposta sul valore aggiunto.
  11.  Al  fine  di  contrastare  in  Italia  la diffusione del gioco
irregolare   ed   illegale,  nonche´  di  perseguire  la  tutela  dei
consumatori  e  dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta
al   gioco   minorile   ed   alle  infiltrazioni  della  criminalita`
organizzata  nel  settore  dei  giochi,  tenuto  conto  del monopolio
statale  in  materia  di  giochi  di  cui  all'articolo 1 del decreto
legislativo  14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43
e  49  del  Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931,n. 773, nonche´ dei principi di non discriminazione, necessita`,
proporzionalita`  e  trasparenza,  i  commi  da  12 a 26 del presente
articolo  recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
   a) scommesse,  a  quota  fissa e a totalizzatore, su eventi, anche
simulati,  sportivi,  inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli,
nonche´ su altri eventi;
   b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
   c) giochi di ippica nazionale;
   d) giochi di abilita`;
   e) scommesse   a   quota  fissa  con  interazione  diretta  tra  i
giocatori;
   f) bingo;
   g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
   h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
  12.  La  disciplina  dei  giochi  di  cui al comma 11 e` introdotta
ovvero  adeguata  con  regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16
della  legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12
della  legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel
rispetto  della  predetta disciplina, con provvedimenti del direttore
generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato si
provvede  alla  istituzione di singoli giochi, alla definizione delle
condizioni  generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche
d'infrastruttura,  della  posta  unitaria di partecipazione al gioco,
anche  sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla  partecipazione  al  gioco, nonche´ della relativa variazione in
funzione  dell'andamento  del gioco, considerato singolarmente ovvero
in  rapporto  ad  altri,  alla  individuazione  della misura di aggi,
diritti  o  proventi  da  corrispondere  in  caso  di  organizzazione
indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche
per  imposte,  nell'ambito  della misura massima prevista per ciascun
gioco ed in funzione del predetto andamento.
  13.  L'esercizio  e la raccolta a distanza di uno o piu` dei giochi
di  cui  al  comma  11,  lettere  da  a)  a  f),  ferma  la  facolta`
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai
sensi  del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato,
in  un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, e`
consentito:
   a) ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  e  che assumono gli
obblighi  di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
   b) ai  soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  gia`  titolari  di  concessione  per  l'esercizio  e la
raccolta  di uno o piu` dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete
fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
  14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle
relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono  titolari  unici  di concessione per la
gestione  e  lo  sviluppo  dei  medesimi  giochi.  Su  autorizzazione
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, la raccolta a
distanza  dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), e` altresi'
consentita  ai  soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici
di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non
inferiore  a  quello  percepito  dai titolari di punti di vendita dei
medesimi  giochi  che  fanno  parte della rete fisica di raccolta dei
predetti titolari unici di concessione.
  15.  La  concessione  richiesta  dai  soggetti  di cui al comma 13,
lettera  a),  e`  rilasciata  subordinatamente al rispetto di tutti i
seguenti requisiti e condizioni:
   a) esercizio  dell'attivita`  di gestione e di raccolta di giochi,
anche  a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo,
avendovi  sede  legale  ovvero  operativa,  sulla  base  di valido ed
efficace   titolo  abilitativo  rilasciato  secondo  le  disposizioni
vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo,
ricavato da tale attivita`, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso
degli   ultimi   due  esercizi  chiusi  anteriormente  alla  data  di
presentazione della domanda;
   b) fuori  dai  casi  di  cui  alla  lettera  a),  possesso  di una
capacita`  tecnico-infrastrutturale  non inferiore a quella richiesta
dal  capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16,
lettera  b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto
indipendente,   nonche´  rilascio  all'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  di  una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima  richiesta  e  di  durata biennale, di importo non inferiore ad
euro 1.500.000;
   c) costituzione  in  forma  giuridica di societa` di capitali, con
sede  legale  in  uno  degli  Stati  dello  Spazio economico europeo,
anteriormente  al  rilascio  della concessione ed alla sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva;
   d) possesso  da  parte  del presidente, degli amministratori e dei
procuratori   dei   requisiti  di  affidabilita`  e  professionalita`
richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
   e) residenza   delle   infrastrutture   tecnologiche,  hardware  e
software, dedicate alle attivita` oggetto di concessione in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo;
   f) versamento  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato
di  un  corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a
titolo  di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa
dell'attivita`  di  monitoraggio  e  controllo, pari ad euro 300.000,
piu`  IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma  11,  lettere  da  a) ad e), e ad euro 50.000, piu` IVA, per le
domande  di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera
f);
   g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.
  16.  I  soggetti  di  cui  al comma 13, lettera b), che chiedono la
concessione  per  l'esercizio  e la raccolta a distanza dei giochi di
cui  al  comma  11,  lettere  da  a) a f), al fine di ampliare ovvero
completare  la  gamma  dei  giochi  per  i quali gli stessi sono gia`
abilitati   all'esercizio   e   alla  raccolta  a  distanza,  versano
all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato il contributo di
cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
   a) euro  300.000,  per  i  concessionari  del  gioco  previsto dal
regolamento  di  cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000,  n.  29,  relativamente  a  domande  di concessione riferite ai
giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);
   b) euro  50.000,  per  i concessionari di esercizio a distanza dei
giochi  di  cui  all'articolo  1,  comma 287, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
del   decreto-legge   4   luglio   2006,   n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, relativamente a
domande  di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera
f);
   c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non gia`
abilitati  alla  loro raccolta a distanza, relativamente a domande di
concessione  riferite  ai  giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f).
  17.  La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello
e`  reso  disponibile  dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di
Stato  sul  proprio  sito web, implica altresi' l'assunzione da parte
del  soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
   a) dimostrazione,  su  richiesta dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni
di cui al comma 15, lettere da a) a e);
   b) comunicazione  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato  di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di
cui al comma 15, lettere da a) ad e);
   c) accesso  dei  giocatori  all'area  operativa  del  sito web del
concessionario  dedicata  all'offerta  dei giochi di cui al comma 11,
lettere  da  a)  a f), esclusivamente sub registrazione telematica da
parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
   d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei
giochi  di  cui  al  comma  11,  lettere  da a) a f), attraverso siti
diversi  da  quelli  gestiti  dai  concessionari in aderenza a quanto
previsto   dalla   concessione,   ancorche´   gestiti   dallo  stesso
concessionario, direttamente ovvero attraverso societa` controllanti,
controllate o collegate;
   e) adozione   ovvero   messa   a   disposizione  di  strumenti  ed
accorgimenti  per l' autolimitazione ovvero per l' autoesclusione dal
gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche´
l'esposizione  del  relativo  divieto in modo visibile negli ambienti
virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
   f) promozione  di  comportamenti responsabili di gioco e vigilanza
sulla  loro  adozione  da  parte  dei  giocatori, nonche´ di misure a
tutela  del  consumatore  previste  dal codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   g) nell'ambito  dell'esercizio  e della raccolta dei giochi di cui
al    comma    11,    svolgimento    dell'eventuale    attivita`   di
commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
   h) trasmissione  al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  delle  informazioni  anonime  relative alle
singole  giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli
conti di gioco, ai relativi saldi, nonche´, utilizzando protocolli di
comunicazione   stabiliti   con   provvedimento  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato, ai movimenti, da identificare con
apposita  codifica,  relativi  ad  attivita`  di gioco effettuate dal
giocatore  mediante  canali che non prevedono la sub registrazione da
parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
   i) messa  a  disposizione,  nei  tempi e con le modalita` indicati
dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato all'atto della
sua  richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per
l'espletamento   delle  attivita`  di  vigilanza  e  controllo  della
medesima Amministrazione;
   l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
l'accesso,  nei  tempi  e  con  le  modalita`  indicati  dalla stessa
Amministrazione,  di  suoi  dipendenti  o  incaricati  alle  sedi del
concessionario  a fini di controllo e ispezione, nonche´, ai medesimi
fini, impegno di massima assistenza
  e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
   m) utilizzo  di  conti  correnti  bancari  o postali dedicati alla
gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarita` dei
giocatori.
  18.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato effettua
l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla
data  del  loro  ricevimento  complete  di  tutta  la  documentazione
occorrente  per  il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui
al  comma  15.  In  caso  di incompletezza della domanda ovvero della
relativa  documentazione,  il termine e` sospeso fino alla data della
sua  regolarizzazione.  Il  termine  e`  altresi' sospeso, in caso di
richiesta  di  integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della
richiesta
  e  fino  alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  fatti, stati e qualita` relativi ai requisiti ovvero
alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella
forma dell' autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva
dell'atto   di  notorieta`.  In  caso  di  decorso  del  termine  per
l'istruttoria   senza   l'adozione  di  un  provvedimento  conclusivo
espresso  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
  19.  La  raccolta  a  distanza  dei  giochi  di  cui al comma 11 e`
subordinata  alla  stipula, anche per via telematica, di un contratto
di  conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di
riferimento  del  contratto  di  conto  di  gioco,  reso  disponibile
dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito
web,  e`  predisposto  nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui  restano  senz'altro  soggetti  i  contratti di conto di gioco in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) accettazione  da parte del concessionario della regolazione del
contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il
foro  competente  per  le  eventuali controversie, nel rispetto delle
norme  vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
   b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di
cui  al  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione
della  direttiva  2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo
del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di
attivita`  criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche´ della
direttiva   2006/70/   CE   recante   disposizioni  per  la  relativa
esecuzione;
   c) unicita` del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore,
divieto  di  utilizzazione  del conto di gioco di un giocatore per la
raccolta  o  l'intermediazione  di giocate altrui, improduttivita` di
frutti  del  conto di gioco per il giocatore, nonche´ gratuita` della
relativa utilizzazione per il giocatore;
   d) indisponibilita`   da  parte  del  concessionario  delle  somme
depositate  sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito
e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto
di concessione;
   e) tempestiva   contabilizzazione   e   messa  a  disposizione  al
giocatore  delle  vincite  e delle relative somme, comunque non oltre
un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che
determina  la  vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista
dal regolamento di un singolo gioco;
   f) accredito  al  giocatore,  entro e non oltre sette giorni dalla
richiesta  e  con  valuta  corrispondente  al giorno della richiesta,
delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al
concessionario il prelievo;
   g) durata  del contratto di conto di gioco non superiore alla data
di scadenza della concessione;
   h) informativa   relativa   al   trattamento  dei  dati  personali
rispettosa della normativa vigente in materia;
   i) assenso   preventivo   ed  incondizionato  del  giocatore  alla
trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati
relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
   l) devoluzione  all'erario  dell'intero  saldo  del conto di gioco
decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
  20.  Con  provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  i  contributi di cui ai commi 15,
lettera  f),  e  16  possono essere adeguati in aumento ogni tre anni
sulla  base  dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita` (NIC) pubblicato dall'ISTAT.
  21.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato adotta la
carta  dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la piu`
corretta  informazione  dei  giocatori,  anche  in  tema di doveri di
condotta  dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui
al comma 17, lettera e).
  22.  Entro  novanta  giorni dalla data stabilita ai sensi del comma
26,  i  soggetti  di  cui al comma 13, lettera b), ai quali sono gia`
consentiti  l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al
comma  11,  sottoscrivono  l'atto  di  integrazione della convenzione
accessiva  alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
  23.  All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti
periodi: "E` punito altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni
chiunque  organizza,  esercita  e  raccoglie  a  distanza,  senza  la
prescritta  concessione,  qualsiasi  gioco  istituito  o disciplinato
dall'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato.  Chiunque,
ancorche´  titolare della prescritta concessione, organizza, esercita
e  raccoglie  a  distanza  qualsiasi  gioco  istituito o disciplinato
dall'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato con modalita` e
tecniche  diverse  da  quelle  previste  dalla  legge  e`  punito con
l'arresto  da  tre  mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro
5.000".
  24.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento
da  parte  del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e
19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
   a) per  l'inadempimento  delle  disposizioni  di  cui al comma 17,
lettere  a),  b),  d), e), f), i) e l), nonche´ delle disposizioni di
cui  al  comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in
cui  il  concessionario  non  ottemperi  alle prescrizioni comunicate
dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per
i  trenta  giorni  successivi  alla  comunicazione,  la  revoca della
concessione;
   b) per  l'inadempimento  delle  disposizioni  di  cui al comma 17,
lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il
concessionario  non  ottemperi  alle  prescrizioni  comunicate  dalla
Amministrazione,  e,  nel  caso  in cui l'inadempimento perduri per i
dieci   giorni   successivi   alla  comunicazione,  la  revoca  della
concessione;
   c) al  primo  inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17,
lettera  m),  la  sospensione  della  concessione  per  la  durata di
quindici    giorni;   al   secondo   inadempimento   delle   medesime
disposizioni,  la sospensione della concessione per trenta giorni; al
terzo inadempimento la revoca della concessione;
   d) in  ogni  caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui
ai   commi   17  e  19  l'Amministrazione  dispone  la  revoca  della
concessione.
  25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti
a  meta`  in  caso  di  nuovo  inadempimento rilevato prima che siano
trascorsi  dodici  mesi  dalla  notifica  del primo. In caso di terzo
inadempimento  nell'arco  di dodici mesi, e` disposta la revoca della
concessione.
  26.  Con  provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato, sulla base di apposito progetto di
fattibilita` tecnica redatto dal partner tecnologico, e` stabilita la
data  dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui
ai  commi  da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad
effettuare  al  partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  la  trasmissione  dei  dati  in conformita` alla
disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
  27.  Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
della  legge  13  maggio  1999,  n.  133, adottato di concerto con il
Ministro  dell'interno,  sono disciplinati i tornei non a distanza di
poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresi' determinati
l'importo  massimo  della quota di modico valore di partecipazione al
torneo  e  le  modalita` che escludono i fini di lucro e la ulteriore
partecipazione  al  torneo  una  volta  esaurita  la  predetta quota,
nonche´  l'impossibilita`  per  gli  organizzatori  di prevedere piu`
tornei nella stessa giornata e nella stessa localita`.
  28.  Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile
1948,  n.  496,  ratificato  con  legge 22 aprile 1953, n. 342, della
direttiva  2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre  2005,  recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007,
n.  231,  e  degli  articoli  43  e  49 del Trattato istitutivo della
Comunita`  europea,  l'esercizio  e  la  raccolta dei tornei di poker
sportivo  non  a  distanza  sono  consentiti  ai soggetti titolari di
concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o piu` dei giochi di
cui  al  comma  11  attraverso  rete  fisica  nonche´ ai soggetti che
rispettino  i  requisiti  e  le  condizioni di cui al comma 15 previa
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  e` integrato di 6 milioni di euro per l'anno
2009  e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo
onere  nonche´  alle  minori  entrate  recate  dai commi da 1 a 3 del
presente  articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
da  11  a  26  del  presente  articolo,  al netto dei costi sostenuti
dall'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato  per  la
realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.
  30.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
  31.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e` autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  32.  All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  come  sostituita  dall'articolo  38,  comma  2,  del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248, le parole: "venticinquemila" e
"settemilacinquecento"     sono     sostituite     dalle    seguenti:
"cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento".
                                            
                              Art. 25.
             (Modifica all'articolo 41 del decreto-legge
                      30 dicembre 2008, n. 207)

  1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE
del  Consiglio,  del  27  ottobre  2003,  che  ristruttura  il quadro
comunitario   per   la   tassazione   dei   prodotti   energetici   e
dell'elettricita`,  all'articolo  41  del  decreto-legge  30 dicembre
2008,  n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, dopo il comma 16-sexiesdecies e` inserito il seguente:
  "16-sexiesdecies.1.  Al  fine di ridurre la concorrenzialita` delle
rivendite  di  benzina  e  gasolio  utilizzati  come  carburante  per
auto-trazione  situate  nella Repubblica di San Marino e nel rispetto
della  normativa  comunitaria  vigente  e` istituito, in favore delle
regioni  confinanti  con  la  stessa,  un  fondo  per l'erogazione di
contributi  alle  persone  fisiche  per la riduzione del prezzo della
benzina  e  del  gasolio  per  autotrazione  alla  pompa. Il fondo e`
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  con  una  dotazione  di  2  milioni  di euro annui a
decorrere  dall'anno  2009. Le modalita` di erogazione e i criteri di
ripartizione  del  predetto  fondo  sono  stabiliti  con  decreto del
Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i  rapporti  con  le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente  comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  novembre  2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e`  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti  variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di
cui al presente comma e` subordinata all'autorizzazione del Consiglio
dell'Unione   europea  ai  sensi  dell'articolo  19  della  direttiva
2003/96/CE".
                                            
                              Art. 26.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                     della direttiva 2007/65/CE)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2007/ 65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'  11  dicembre  2007,  che  modifica la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio,  relativa  al  coordinamento  di  determinate disposizioni
legislative,   regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri
concernenti  l'esercizio  delle  attivita`  televisive, attraverso le
opportune  modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, il Governo e` tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
anche i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) l'inserimento  di  prodotti e` ammesso nel rispetto di tutte le
condizioni  e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2,
3  e  4,  della  direttiva  89/552/CEE,  come introdotto dalla citata
direttiva 2007/65/CE;
   b) per  le  violazioni  delle condizioni e dei divieti di cui alla
lettera  a)  si  applicano  le sanzioni previste dall'articolo 51 del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per
la   violazione   delle   disposizioni  in  materia  di  pubblicita`,
sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento
di  prodotti  nei  programmi  per  bambini,  per la cui violazione si
applica  la  sanzione  di  cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
                                            
                              Art. 27.
     (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)

  1.  In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del
27  novembre  2007,  che  modifica l'allegato III-bis della direttiva
2000/13/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
concerne  l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato
2  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) la sezione III e` sostituita dalla seguente:
  "Sezione III
  ALLERGENI ALIMENTARI

  1.  Cereali  contenenti  glutine (cioe` grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
   a) sciroppi  di  glucosio  a  base  di grano, incluso destrosio, e
prodotti  derivati, purche´ il processo subito non aumenti il livello
di  allergenicita`  valutato  dall'EFSA  per  il prodotto di base dal
quale sono derivati;
   b) maltodestrine  a  base di grano e prodotti derivati, purche´ il
processo  subito  non  aumenti  il livello di allergenicita` valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
   c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
   d) cereali  utilizzati  per  la  fabbricazione  di distillati o di
alcol  etilico  di  origine  agricola  per  liquori  ed altre bevande
alcoliche.
  2. Crostacei e prodotti derivati.
  3. Uova e prodotti derivati.
  4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
   a) gelatina  di  pesce  utilizzata  come supporto per preparati di
vitamine o carotenoidi;
   b) gelatina  o  colla di pesce utilizzata come chiarificante nella
birra e nel vino.
  5. Arachidi e prodotti derivati.
  6. Soia e prodotti derivati, tranne:
   a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche´ il
processo  subito  non  aumenti  il livello di allergenicita` valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
   b) tocoferoli  misti  naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,
tocoferolo  acetato  D-alfa  naturale,  tocoferolo  succinato  D-alfa
naturale a base di soia;
   c) oli  vegetali  derivati  da  fitosteroli e fitosteroli esteri a
base di soia;
   d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale
a base di soia.
  7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
   a) siero  di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o
di  alcol  etilico  di  origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche;
   b) lattitolo.
  8.  Frutta  a  guscio,  cioe`  mandorle  (Amygdalus  communis  L.),
nocciole  (Corylus  avellana),  noci  comuni (Juglans regia), noci di
anacardi  (Anacardium  occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis
(Wangenh)   K.   Koch),  noci  del  Brasile  (Bertholletia  excelsa),
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)
e  prodotti  derivati,  tranne  frutta  a  guscio  utilizzata  per la
fabbricazione  di  distillati  o di alcol etilico di origine agricola
per liquori ed altre bevande alcoliche.
  9. Sedano e prodotti derivati.
  10. Senape e prodotti derivati.
  11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
  12.  Anidride  solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10
mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2.
  13. Lupini e prodotti derivati.
  14. Molluschi e prodotti derivati";
   b) la sezione IV e` abrogata.
  2. E` autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle
scorte,  dei  prodotti  alimentari,  conformi  alle  disposizioni del
decreto  legislativo  8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od
etichettati prima del 31 maggio 2009.
  3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-bis.  Le  modifiche  della  sezione  III  dell'Allegato  2, rese
necessarie  per  il  recepimento di direttive comunitarie in materia,
sono  adottate  con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta".
  4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
8  febbraio  2006,  n.  114,  ed  il secondo periodo del comma 2- bis
dell'articolo  7  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni.
                                            
                              Art. 28.
(Delega  al  Governo  per  la modifica della disciplina in materia di
composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti
affini,  in  esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
     Comunita` europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

  1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le modalita` di cui
all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo  2,  un  decreto  legislativo  al  fine  di dare piena e
completa  esecuzione  alla  sentenza  della  Corte di giustizia delle
Comunita`  europee  del  19  giugno  1990,  nella causa C-177/89, con
particolare  riferimento alle disposizioni in materia di composizione
e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.
  2. Il Governo e` autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla
data  di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,
le  conseguenti  modifiche  ed  integrazioni al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.
                                            
                              Art. 29.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2007/23/CE
    relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2007/23/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  23  maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli
pirotecnici,  il  Governo  e`  tenuto  a seguire, oltre ai principi e
criteri  direttivi  di  cui  agli  articoli  1  e 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare,  mediante  sistemi  informatizzati di trattamento
dei  dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti
per  l'accertamento  della  conformita` degli articoli pirotecnici ai
requisiti  di  sicurezza  della  direttiva  medesima  e  le ulteriori
procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad
organismi diversi;
   b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti
in  materia  di  sicurezza,  ivi  compresi gli aspetti di prevenzione
incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi
di vendita dei prodotti esplodenti;
   c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili
dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico,
e  dei  rifiuti  prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi
specie,  prevedendo  una  disciplina  specifica  per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;
   d) prevedere   la   procedura   di  etichettatura  degli  artifici
pirotecnici,  che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche
mediante  l'adozione  di  codici alfanumerici, la corretta ed univoca
individuazione  dei  prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la
migliore  tracciabilita`  amministrativa  degli stessi ed il rispetto
dei  principi  in  materia  di  tutela  della  salute  ed incolumita`
pubblica;
   e) prevedere specifiche licenze e modalita` di etichettatura per i
prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;
   f) prevedere  ogni  misura  volta  al  rispetto  delle esigenze di
ordine   e   di   sicurezza   pubblica   e   di  prevenzione  incendi
nell'acquisizione,  detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad
escludere  dal  possesso  di  tali prodotti persone comunque ritenute
pericolose;
   g) determinare  le  attribuzioni  e  la  composizione del comitato
competente  al  controllo  delle attivita` degli organismi notificati
responsabili  delle  verifiche  di  conformita`, assicurandone l'alta
competenza e l'indipendenza dei componenti;
   h) prevedere,   per   le   infrazioni   alle   disposizioni  della
legislazione  nazionale  di  attuazione  della  direttiva 2007/23/CE,
l'introduzione  di  sanzioni,  anche  di natura penale, nei limiti di
pena  stabiliti  per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2
ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975,
  n.  110,  ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela
dell'ordine  pubblico,  della  sicurezza  pubblica,  dell'incolumita`
delle persone e della protezione ambientale.
  2.  Dall'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  pubbliche  competenti provvedono agli
adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione vigente. Ai
componenti  del  comitato  di  cui  al  comma  1,  lettera g), non e`
corrisposto alcun emolumento, indennita` o rimborso spese.
                                            
                              Art. 30.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  2008/43/CE
relativa  all'istituzione,  a  norma della direttiva 93/15/CEE, di un
sistema  di  identificazione e tracciabilita` degli esplosivi per uso
                               civile)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2008/  43/CE  della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa  all'istituzione,  a  norma  della  direttiva  93/15/CEE del
Consiglio,  di  un  sistema di identificazione e tracciabilita` degli
esplosivi  per  uso  civile, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti
principi e criteri direttivi:
   a) prevedere  che  il  sistema  per  assicurare la trattazione dei
procedimenti  e  la  conservazione dei dati concernenti le licenze di
pubblica   sicurezza   relativi   alla  fabbricazione,  importazione,
esportazione,   transito,   trasferimento   comunitario,   trasporto,
tracciabilita`   amministrativa   ed  identificazione  univoca  degli
esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato
dal  Ministero  dell'interno,  con  le  risorse  umane, finanziarie e
strumentali  disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle
licenze mediante procedure automatizzate;
   b) prevedere,  per  gli  esplosivi  ammessi  nel  mercato  civile,
modalita`  di  etichettature  atte  a  distinguere  la  destinazione,
rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;
   c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena
di  cui  alla  legge  2  ottobre  1967,  n. 895, per le violazioni al
divieto  di  detenzione  e  di  introduzione nel territorio nazionale
degli  esplodenti  di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7,
sprovvisti  dei  sistemi  armonizzati di identificazione univoca e di
tracciabilita`; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche
di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale
di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.
  2.  Dall'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.
                                            
                              Art. 31.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni
            diritti degli azionisti di societa` quotate)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2007/ 36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'  11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli
azionisti  di societa` quotate, il Governo e` tenuto a seguire, oltre
ai  principi  e  criteri  direttivi  di cui all'articolo 2, in quanto
compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire  l'ambito  di  applicazione delle norme di recepimento
della  direttiva  2007/36/CE  emanate ai sensi della delega di cui al
presente  articolo,  escludendo da esso gli organismi di investimento
collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le societa` cooperative;
   b) individuare  le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE
emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili
alle  societa`  emittenti  azioni  diffuse  tra il pubblico in misura
rilevante  e  alle  societa` emittenti valori mobiliari diversi dalle
azioni  con  diritto  di  voto  negoziati  in mercati regolamentati o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
   c) indicare  il  termine  minimo  che  deve  intercorrere  fra  la
pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione e la data di svolgimento
dell'assemblea  in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a
un'adeguata  informativa  degli  azionisti  e  dell'esigenza  di  una
tempestiva  convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e
assicurando  il  necessario  coordinamento  con  le  disposizioni  di
attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;
   d) adeguare   la   disciplina   del   contenuto   dell'avviso   di
convocazione  a  quanto  previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva  2007/36/CE  e disciplinarne le modalita` di diffusione, al
fine   di  garantirne  l'effettiva  diffusione  nell'Unione  europea,
tenendo  conto  degli  oneri  amministrativi  a carico della societa`
emittente;
   e) adeguare  la  disciplina  del  diritto  dei  soci  di integrare
l'ordine  del  giorno  dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del
testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/ 36/CE, non
avvalendosi  dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo
comma,  e  confermando  la partecipazione minima per il suo esercizio
nella  misura  del  quarantesimo del capitale sociale, nonche´ quanto
previsto dal citato articolo 126-bis, comma 3;
   f) adeguare  la  disciplina della legittimazione all'intervento in
assemblea  e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7
della  direttiva  2007/36/CE,  introducendo le opportune modifiche ed
adeguamenti  delle  norme  in materia di legittimazione all'esercizio
dei  diritti  sociali  conferiti  da strumenti finanziari in gestione
accentrata,  nonche´  in  materia  di  disciplina  dell'assemblea, di
impugnazione  delle  delibere  assembleari e di diritto di recesso, e
procedere  ad  un riordino delle disposizioni normative in materia di
gestione accentrata e dematerializzazione;
   g) individuare    la   data   di   registrazione   tenendo   conto
dell'interesse   a  garantire  una  corretta  rappresentazione  della
compagine  azionaria  e ad agevolare la partecipazione all'assemblea,
anche    tramite    un    rappresentante,   dell'azionista,   nonche´
dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;
   h) al   fine   di   agevolare  l'esercizio  dei  diritti  sociali,
riordinare  la  disciplina  vigente  in  materia di aggiornamento del
libro dei soci, valutando altresi' l'introduzione di un meccanismo di
identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;
   i) disciplinare   il   diritto  dell'azionista  di  porre  domande
connesse  all'ordine  del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che
la societa` fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo
stesso  contenuto,  al  piu` tardi nella riunione assembleare, tenuto
conto   di  quanto  previsto  dall'articolo  9,  paragrafo  2,  della
direttiva 2007/36/CE;
   l) rivedere  la  disciplina  della rappresentanza in assemblea, al
fine   di  rendere  piu`  agevoli  ed  efficienti  le  procedure  per
l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresi' all'articolo 10
della  direttiva  2007/36/CE,  avvalendosi  delle  facolta` di cui al
paragrafo  2,  secondo  comma,  e  al paragrafo 4, secondo comma, del
medesimo  articolo  e confermando quanto previsto dall'articolo 2372,
secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;
   m) identificare   le   fattispecie   di  potenziale  conflitto  di
interessi   fra   il   rappresentante  e  l'azionista  rappresentato,
avvalendosi  delle  opzioni  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo 3,
lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/ CE;
   n) rivedere  e  semplificare  la  disciplina  della sollecitazione
delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla
disciplina  della  rappresentanza  in  assemblea  in attuazione della
delega  di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello
di affidabilita` e trasparenza;
   o) disciplinare,   ove   necessario,   l'esercizio  tramite  mezzi
elettronici   dei  diritti  sociali  presi  in  considerazione  dalla
direttiva 2007/ 36/CE;
   p) eventualmente  prevedere  i  poteri regolamentari necessari per
l'attuazione  delle  norme  emanate  ai  sensi della delega di cui al
presente articolo;
   q) prevedere  per  la  violazione  delle  disposizioni adottate in
attuazione  della  direttiva  2007/36/CE  l'applicazione  di sanzioni
amministrative  pecuniarie  non inferiori nel minimo a euro 500 e non
superiori nel massimo a euro 500.000.
  2.  Dall'esercizio  della  delega  di  cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                                            
                              Art. 32.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno, recante modifica delle
direttive   97/7/   CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/  CE,  e
                abrogazione della direttiva 97/5/CE)

  1.  Nella  predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione
della  direttiva  2007/ 64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  13  novembre  2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno,   recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,  2002/65/CE,
2005/60/CE  e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo
e`  tenuto  a  seguire,  oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire  il  quadro  giuridico  per la realizzazione dell'Area
unica  dei  pagamenti in euro (SEPA), in conformita` con il principio
di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;
   b) favorire  la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di
pagamento   e   privilegiare  l'utilizzo  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  a  livello  nazionale  e  locale,  di  strumenti di
pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovra` provvedervi
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente;
   c) ridurre  gli  oneri  a  carico delle imprese e dei fornitori di
servizi  di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in
altri  Paesi  dell'Unione europea e della necessita` di preservare la
posizione    competitiva    del   nostro   sistema   finanziario   ed
imprenditoriale;
   d) favorire  lo  sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi
di pagamento;
   e) istituire  la  categoria  degli istituti di pagamento abilitati
alla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  con  esclusione  delle
attivita`   di   raccolta  di  depositi  e  di  emissione  di  moneta
elettronica;
   f) individuare  nella  Banca  d'Italia  l'autorita`  competente ad
autorizzare  l'avvio  dell'esercizio dell'attivita` e a esercitare il
controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonche´ a verificare
il   rispetto   delle   condizioni   previste   dalla  direttiva  per
l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
   g) individuare  nella  Banca  d'Italia  l'autorita`  competente  a
specificare  le  regole  che  disciplinano  l'accesso  ai  sistemi di
pagamento,  assicurando  condizioni  di parita` concorrenziale tra le
diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;
   h) recepire   gli   obblighi  di  trasparenza  posti  in  capo  ai
prestatori  di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti
di  tali  servizi  di  effettuare  scelte  consapevoli,  graduando  i
requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi,
al  rilievo  economico  del  contratto  concluso  e  al  valore dello
strumento di pagamento;
   i) recepire  i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di
applicare   spese   aggiuntive  agli  utenti  di  detti  servizi  per
l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;
   l) assicurare    una    chiara    e   corretta   ripartizione   di
responsabilita`  tra  i  prestatori di servizi di pagamento coinvolti
nell'esecuzione  di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne
il  reciproco  affidamento  nonche´  il  regolare  funzionamento  dei
servizi di pagamento;
   m) prevedere  procedure  di reclamo degli utenti nei confronti dei
fornitori di servizi di pagamento;
   n) prevedere  procedure  per  la  risoluzione stragiudiziale delle
controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;
   o) prevedere   disposizioni  transitorie  in  base  alle  quali  i
soggetti  che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui
all'allegato  alla  direttiva  2007/64/CE  conformemente  al  diritto
nazionale  vigente  prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo possano continuare tale attivita` fino al 30 aprile 2011;
   p) individuare  nella  Banca  d'Italia  l'autorita`  competente  a
emanare  la  normativa  di  attuazione  del  decreto  legislativo e a
recepire  afferenti  misure  di attuazione adottate dalla Commissione
europea con procedura di comitato;
   q) introdurre  le occorrenti modificazioni alla normativa vigente,
anche  di  derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati
dalla  normativa  da  attuare,  al  fine  di  realizzarne il migliore
coordinamento;
   r) prevedere  per  la  violazione  delle  disposizioni  dettate in
attuazione  della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie  non  inferiori  nel minimo a euro 500 e non superiori nel
massimo a euro 500.000.
  2.  Dall'esercizio  della  delega  di  cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                                            
                              Art. 33. 
(Delega al Governo per l'attuazione della  direttiva  2008/48/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai
contratti di  credito  ai  consumatori  e  che  abroga  la  direttiva
87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla  disciplina
relativa ai soggetti operanti  nel  settore  finanziario  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi
              ed agli agenti in attivita' finanziaria) 
 
  1. Nella predisposizione dei decreti legislativi  per  l'attuazione
della direttiva 2008/ 48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai  consumatori,
che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) estendere, in tutto o in parte, gli  strumenti  di  protezione
del contraente debole previsti in attuazione  della  direttiva  2008/
48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore  dei  consumatori,
qualora  ricorrano  analoghe  esigenze  di  tutela  alla  luce  delle
caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento; 
    b) rafforzare ed estendere i poteri  amministrativi  inibitori  e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993  per  contrastare  le
violazioni delle disposizioni del titolo  VI  di  tale  testo  unico,
anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine
di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei   comportamenti
scorretti  a  danno  della  clientela.  La  misura   delle   sanzioni
amministrative e' pari a quella prevista dall'articolo 144 del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385  del  1993,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge  28  dicembre
2005, n. 262, e successive modificazioni; 
    c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni  normative,  il
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del
1993  con  le  altre  disposizioni  legislative  aventi   a   oggetto
operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e  contenute
nel  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  nel  decreto-legge
31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime  disposizioni,
i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del
1993; 
    d) rimodulare  la  disciplina  delle  attivita'  e  dei  soggetti
operanti nel settore finanziario di cui al titolo  V  e  all'articolo
155 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,
sulla base dei seguenti ulteriori  criteri  direttivi  a  tutela  dei
consumatori: 
      1) rideterminare  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  fine  di
consentire l'operativita' nei  confronti  del  pubblico  soltanto  ai
soggetti che assicurino affidabilita' e  correttezza  dell'iniziativa
imprenditoriale; 
      2) prevedere strumenti di  controllo  piu'  efficaci,  modulati
anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario; 
      3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la  celerita',
l'economicita'  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa   e   dei
procedimenti sanzionatori, attribuendo i  poteri  sanzionatori  e  di
intervento alla Banca d'Italia; 
      4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie  e
forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra
l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere  di
sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
    d-bis)  prevedere  il  ruolo  dell'educazione  finanziaria  quale
strumento  di  tutela  del  consumatore,  attribuendo  il  potere  di
promuovere,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   iniziative   di
informazione ed educazione volte a diffondere la cultura  finanziaria
fra il  pubblico,  al  fine  di  favorire  relazioni  responsabili  e
corrette tra intermediari e clienti; 
    d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina  in
materia di tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali,  di  un
sistema pubblico di  prevenzione,  sul  piano  amministrativo,  delle
frodi nel settore del credito al consumo, con  specifico  riferimento
al fenomeno dei furti  d'identita';  il  sistema  di  prevenzione  e'
istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze  ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su  un  gruppo  di
lavoro; il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  titolare
dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
previsto dall'articolo 29 del codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il Ministero dell'economia e delle finanze designa  per  la  gestione
dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei  dati
personali la  societa'  CONSAP  Spa.  I  rapporti  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati  con
apposita convenzione; il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di
prevenzione  e  le  tipologie  dei  dati  destinati   ad   alimentare
l'archivio  informatizzato.   La   partecipazione   al   sistema   di
prevenzione comporta  da  parte  dell'aderente  il  pagamento  di  un
contributo  in favore del titolare  dell'archivio .  All'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente  lettera  si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente; 
    d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei
soggetti abilitati  all'esercizio  dell'attivita'  di  erogazione  di
credito ai consumatori sia obbligatoriamente  motivato,  intendendosi
la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito  della
consultazione  di  banche  di  dati  e  di  sistemi  di  informazione
creditizia; 
    d-quinquies) prevedere che  al  soggetto  richiedente  cui  viene
negato il finanziamento sia  consentito  di  prendere  visione  e  di
estrarre copia, a sue spese, del provvedimento  di  diniego  e  della
rispettiva motivazione; 
    e) rivedere la disciplina dei mediatori  creditizi  di  cui  alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita'
finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n.  374,
introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo  n.  385
del 1993, in modo da: 
      1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita'
delle    sopraindicate    categorie     professionali,     prevedendo
l'innalzamento dei requisiti professionali; 
      2) istituire un organismo avente  personalita'  giuridica,  con
autonomia organizzativa  e  statutaria,  ed  eventuali  articolazioni
territoriali,  costituito  da  soggetti  nominati  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le  categorie  dei
mediatori creditizi, degli agenti  in  attivita'  finanziaria,  delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli
elenchi  dei  mediatori  creditizi  e  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto  alla  vigilanza  della
Banca d'Italia, che, in caso di  grave  inerzia  o  malfunzionamento,
potra' proporne lo scioglimento al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
      3) prevedere che con regolamento del Ministro  dell'economia  e
delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni  parlamentari
competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.  400,  sentita  la  Banca  d'Italia,  siano  determinate  le
modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2)  e  sia
individuata la disciplina: dei  poteri  dell'organismo  e  delle  sue
eventuali articolazioni  territoriali,  necessari  ad  assicurare  un
efficace svolgimento delle funzioni di gestione  degli  elenchi,  ivi
compresi poteri di verifica  e  sanzionatori;  dell'iscrizione  negli
elenchi  dei  mediatori  creditizi  e  degli  agenti   in   attivita'
finanziaria,  con   le   relative   forme   di   pubblicita';   della
determinazione e riscossione, da parte  dell'organismo  o  delle  sue
eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre  somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti  l'iscrizione,  nella  misura
necessaria  per  garantire  lo  svolgimento   dell'attivita';   delle
modalita' di  tenuta  della  documentazione  concernente  l'attivita'
svolta  dai  mediatori  creditizi  e  dagli   agenti   in   attivita'
finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale  di  tali
soggetti; 
      4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,  e
successive modificazioni, prevedendo altresi' che la  Banca  d'Italia
possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle
commissioni di mediazione e  agli  altri  costi  accessori,  dovranno
essere  assicurate  la  trasparenza  nonche´   l'applicazione   delle
disposizioni previste per la determinazione degli  interessi  usurari
dagli  articoli  2  e  3  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,   e
dall'articolo 1815 del codice civile; 
      5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche´ la  sospensione
e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo
che l'organismo sia competente  per  i  provvedimenti  connessi  alla
gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli  relativi  alle
violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 
      6)  individuare  cause  di   incompatibilita',   tra   cui   la
contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare
la professionalita' e l'autonomia dell'operativita'; 
      7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative  per
responsabilita'  civile  per  danni  arrecati  nell'esercizio   delle
attivita' di pertinenza; 
      8)  prevedere  disposizioni  transitorie  per  disciplinare  il
trasferimento nei nuovi elenchi  dei  mediatori  e  degli  agenti  in
attivita'  finanziaria  gia'  abilitati,  purche´  in  possesso   dei
requisiti previsti dalla nuova disciplina; 
      9)  per  i   mediatori   creditizi   prevedere   l'obbligo   di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di  una
forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre
ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia
di maggiori dimensioni; 
      10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme  di
responsabilita' del soggetto che si avvale del  loro  operato,  anche
con riguardo ai danni causati ai clienti; 
    f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come  oggetto  la
tutela del consumatore, definendo le informazioni che  devono  essere
fornite  al  cliente  in  fase  precontrattuale  e  le  modalita'  di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu'
prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                                            
                              Art. 34.
             (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile
2006,  n.  219,  recante  attuazione  della  direttiva  2001/83/CE, e
successive  direttive  di modifica, relativa ad un codice comunitario
concernente  i  medicinali  per  uso  umano,  nonche´ della direttiva
                             2003/94/CE)

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) al  comma  1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) e` inserita la
seguente:
  "c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito
all'articolo  2  del  regolamento  (CE)  n.  1394/2007 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del 13 novembre 2007, sui medicinali per
terapie avanzate";
   b) al  comma  1 dell'articolo 3, e` aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
  "f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito
nel  regolamento  (CE)n.  1394/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  novembre 2007, preparato su base non ripetitiva,
conformemente  a  specifici  requisiti di qualita` e utilizzato in un
ospedale,  sotto  l'esclusiva  responsabilita`  professionale  di  un
medico,  in  esecuzione di una prescrizione medica individuale per un
prodotto   specifico   destinato   ad  un  determinato  paziente.  La
produzione  di  questi  prodotti  e` autorizzata dall'AIFA. La stessa
Agenzia  provvede affinche´ la tracciabilita` nazionale e i requisiti
di  farmacovigilanza,  nonche´ gli specifici requisiti di qualita` di
cui  alla  presente  lettera,  siano  equivalenti a quelli previsti a
livello  comunitario  per  quanto  riguarda  i medicinali per terapie
avanzate  per  i  quali  e`  richiesta  l'autorizzazione  a norma del
regolamento (CE) n. 726/2004";
   c) il comma 1 dell'articolo 6 e` sostituito dal seguente:
  "1.   Nessun  medicinale  puo`  essere  immesso  in  commercio  sul
territorio  nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA
o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del  regolamento (CE) n.
726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007";
   d) al  comma 5 dell'articolo 119, le parole: "farmaceutica, che e`
titolare  di  altre  AIC  o  di  un'autorizzazione alla produzione di
medicinali" sono soppresse.
                                            
                              Art. 35.
(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio
                            1965, n. 825)

  1.  All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Il  termine per la conclusione del procedimento di cui al presente
articolo  e`  di  novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della richiesta".
  2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
e` abrogato.
  3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge
13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
trova  applicazione  anche  per  le  richieste  di  inserimento nella
tariffa  di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni
dei  prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e` ancora
concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
                                            
                              Art. 36.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica
la   direttiva   91/477/CEE  del  Consiglio,  relativa  al  controllo
            dell'acquisizione e della detenzione di armi)

  1.  Nella  predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2008/ 51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  21  maggio  2008,  che  modifica  la  direttiva  91/477/CEE  del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione
di  armi, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi  generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori
principi e criteri direttivi:
   a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti,
delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonche´ delle armi per
uso  scenico  e  disattivate,  degli  strumenti  per  la segnalazione
acustica  e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi,
individuando le modalita` per assicurarne il piu` efficace controllo;
   b) adeguare  la  disciplina  relativa  all'iscrizione nel Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in
armonia   con   le   disposizioni  della  Convenzione  sul  reciproco
riconoscimento  delle  punzonature  di  prova  delle  armi  da  fuoco
portatili,  adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge
12  dicembre  1973,  n.  993,  la pronta tracciabilita` delle armi da
fuoco,  delle  loro  parti,  delle  loro  parti  essenziali  e  delle
munizioni;
   c) razionalizzare  e  semplificare  le  procedure  in  materia  di
marcatura  delle  armi  da fuoco, delle loro parti essenziali e delle
munizioni,   attribuendo   al   Ministero  dell'interno  le  relative
competenze   di   indirizzo   e   vigilanza,  al  fine  della  pronta
tracciabilita`  e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante
il  rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attivita` di tiro
e sulla ricarica delle munizioni;
   d) prevedere  la  graduale  sostituzione dei registri cartacei con
registrazioni  informatizzate  ai  fini dell'attivita` di annotazione
delle  operazioni  giornaliere  svolte,  richieste  ai titolari delle
licenze  di  pubblica  sicurezza  concernenti le armi e le munizioni,
garantendo  l'interoperabilita`  con i relativi sistemi automatizzati
del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo
minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;
   e) prevedere  il  controllo  dell'immissione sul mercato civile di
armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonche´ procedure
speciali per la loro catalogazione e marcatura;
   f) prevedere  speciali  procedimenti  per  la  catalogazione  e la
verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai
fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;
   g) adeguare  la  disciplina  in materia di tracciabilita` e tutela
delle  armi  antiche, artistiche e rare e delle relative attivita` di
raccolta ai fini culturali e collezionistici;
   h) determinare   le   procedure,   ordinarie   e   speciali,   per
l'acquisizione  e  la  detenzione  delle  armi,  anche  attraverso la
previsione  dei  requisiti  necessari, anche fisici e psichici, degli
interessati  all'acquisizione  e  alla detenzione di armi, al fine di
evitare  pericoli per gli stessi, nonche´ per l'ordine e la sicurezza
pubblica,  prevedendo  a tal fine un'idonea informazione alle persone
conviventi  con  il  richiedente e anche lo scambio protetto dei dati
informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle
Forze  dell'ordine,  utili  a  prevenire  possibili abusi da parte di
soggetti detentori di armi da fuoco;
   i) adeguare  la  disciplina  per  il rilascio, rinnovo e uso della
Carta europea d'arma da fuoco;
   l) disciplinare,   nel  quadro  delle  autorizzazioni  contemplate
nell'articolo  31  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia
per  l'esercizio  delle attivita` di intermediazione delle armi e per
l'effettuazione delle singole operazioni;
   m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il
trasporto,  il  deposito  e  la custodia delle armi, anche al fine di
prevenirne furti o smarrimenti;
   n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena
di  cui  alla  legge  2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile
1975,  n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione
nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.
  2.  Dall'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al
presente  articolo  le  Amministrazioni interessate provvedono con le
risorse  umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
                                            
                              Art. 37.
  (Disposizioni  relative  all'attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
   1234/2007  del  Consiglio  e  n.  589/2008  della Commissione, per
   quanto  riguarda  la commercializzazione delle uova, nonche´ delle
   direttive  1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione,
   concernenti la protezione delle galline ovaiole)

  1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo
1  del  regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno
2008,  non soddisfino piu` le condizioni previste dall'articolo 5 del
medesimo  regolamento,  si  applicano  i provvedimenti amministrativi
della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.
  2.  In  caso  d'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nella
specifica  normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non
costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
   a) da  euro  300  a  euro  1.800  a  carico  di chiunque, senza le
prescritte autorizzazioni:
  1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di
uova in categorie di qualita` e di peso;
  2)   svolga   l'attivita`   di   raccoglitore,   oppure  produca  o
commercializzi uova;
   b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano,
al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;
   c) da  euro  750  a  euro  4.500 nei confronti degli operatori che
omettono   o  non  aggiornano  o  non  tengono  correttamente  o  non
conservano,  per  almeno  dodici  mesi, ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento  (CE) n. 589/ 2008, le registrazioni di cui agli articoli
20,  21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalita` stabilite
dalle disposizioni nazionali applicative;
   d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di
imballaggio  e  dei  raccoglitori  che  omettono  di  comunicare alla
regione  o  provincia  autonoma  di  appartenenza  ed  al  competente
dipartimento  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,   entro  trenta  giorni  dall'avvenimento,  le  variazioni
tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attivita`;
   e) da  euro  150  a  euro  900  a  carico, a seconda dei casi, dei
titolari  dei  centri  d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente
agli  articoli  14  e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della
dicitura  "EXTRA"  e  alla  vendita  di  uova  sfuse,  a  carico  dei
rivenditori,  per la violazione dei seguenti articoli del regolamento
(CE) n. 589/2008:
    1)  articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al
divieto  di  trattamenti  per  la  conservazione  ed  ai  criteri  di
classificazione delle uova;
    2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri
d'imballaggio;
    3)  articoli  6  e  11,  relativi  ai  termini  temporali  per la
lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle
uova;
    4)  articoli  7,  12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura
degli imballaggi e delle uova;
   f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le
norme  di  cui  agli  articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n.
589/2008,  relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi
terzi  o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata
minima ed al reimballaggio;
   g) da  euro  200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono
di  riportare  una  o  piu`  diciture  obbligatorie  ai  sensi  della
normativa  vigente  oppure violano quanto prescritto agli articoli 7,
8,  9  e  10  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture
facoltative;
   h) da  euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri
d'imballaggio   e   dei   produttori   che  violano  le  norme  sulla
stampigliatura  delle  uova  con  il  codice  del  produttore, di cui
all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22  ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008,
nonche´  all'articolo  15  del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo
all'indicazione del tipo di alimentazione.
  3.  Per  le  sanzioni  di  cui al comma 2, gli importi si intendono
aumentati  del  doppio se la partita di merce irregolare e` superiore
alle 50.000 uova.
  4.  In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al
comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta`.
  5.  Per  l'applicazione  delle  sanzioni si applica il procedimento
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  6.  Nel  caso di partite di uova commercializzate che risultano non
conformi  alle  disposizioni  previste  dalla normativa comunitaria e
nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita` dei
prodotti   agroalimentari   (ICQ)   attua   le  disposizioni  di  cui
all'articolo  25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino
a quando la partita stessa non e` in regola.
  7.  Con  apposito  accordo  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono definite,
nell'ambito  delle  rispettive competenze, le modalita` di attuazione
delle  disposizioni di cui al comma 1, nonche´ modalita` uniformi per
l'attivita`  di  controllo  ai  fini  dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.
  8.  Il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali
esercita  il  controllo  per  l'applicazione  delle  disposizioni del
presente  articolo  tramite  l'Ispettorato  centrale per il controllo
della  qualita`  dei  prodotti  agroalimentari  (ICQ)  che  e`  anche
l'Autorita`  competente,  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 24
novembre  1981,  n.  689,  ad  irrogare  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.
  9.  Al  fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del
Consiglio,  del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30
gennaio  2002,  concernenti  la  protezione delle galline ovaiole, il
Governo  e`  delegato  ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu`  decreti
legislativi  recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore
nazionale  della  produzione  di  uova,  in  conformita`  ai seguenti
principi e criteri direttivi:
   a) interventi  per  la  riconversione,  delocalizzazione  in  aree
conformi  alle  norme  urbanistiche  o  acquisizione  di strutture di
allevamento  che  adottano,  al momento della realizzazione, le norme
relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o
con  sistemi  alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla
direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali;
   b) priorita`  agli interventi di riconversione, delocalizzazione o
acquisizione  di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta
disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni
di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE;
   c) realizzazione  di  filiere  certificate  che integrano le varie
fasi  del  ciclo  produttivo:  allevamento,  produzione  di  mangime,
lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova
fresche od ovoprodotti);
   d) priorita` per le filiere integrate e certificate che utilizzano
materie prime di provenienza esclusivamente nazionale;
   e) priorita`  per  la  realizzazione  di  filiere integrate per la
produzione di uova e ovoprodotti biologici;
   f) interventi   per   l'acquisizione   e  la  ristrutturazione  di
mangimifici  e  strutture  di  stoccaggio  specifici a supporto delle
filiere di produzione;
   g) interventi  per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti
di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;
   h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e
ovoprodotti italiani sui mercati esteri;
   i) interventi  per  favorire  la  ricerca  e  lo sviluppo di nuovi
prodotti in collaborazione con universita` e centri di ricerca;
   l) interventi   per  il  trattamento  e  la  valorizzazione  delle
eiezioni tramite il recupero di energia.
  10.  Dopo  l'articolo  3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n.
267, e` inserito il seguente:
  "Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) - 1. La realizzazione e
l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie
di  cui  al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso
alle  misure  di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle
regioni  e  sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai
contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003".
  11.  Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                                            
                              Art. 38.
(Controlli  della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in
                        locali non societari)

  1.  Nei  casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai
sensi  dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/ 2003
del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle
regole  di  concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE,
l'esecuzione  delle  decisioni  e`  autorizzata dal procuratore della
Repubblica, che provvede in conformita` all'articolo 21, paragrafo 3,
del regolamento.
                                            
                              Art. 39.
             (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
            2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo
1  della  legge  3  agosto  2007,  n. 123, in materia di tutela della
                    salute e della sicurezza nei
             luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza
           della Corte di giustizia resa in data 25 luglio
  2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

  1.  Al  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal seguente:
  "11.  La  disposizione  di  cui al comma 3 non si applica ai lavori
privati  non  soggetti a permesso di costruire in base alla normativa
vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le  funzioni  del  coordinatore  per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori";
   b) all'articolo  91,  comma  1,  dopo la lettera b) e` aggiunta la
seguente:
  "b-bis)   coordina   l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui
all'articolo 90, comma 1".
                                            
                              Art. 40.
(Disposizioni  per  l'accreditamento  dei laboratori di autocontrollo
                       del settore alimentare)

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:
   a) laboratori  non  annessi alle imprese alimentari che effettuano
analisi  nell'ambitodelle  procedure  di autocontrollo per le imprese
alimentari;
   b) laboratori  annessi  alle  imprese  alimentari  che  effettuano
analisi  ai  fini  dell'autocontrollo  per  conto  di  altre  imprese
alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
  2.  I  laboratori  di  cui  al comma 1, lettere a) e b), di seguito
indicati  come  "laboratori",  devono  essere accreditati, secondo la
norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025, per le singole prove o gruppi di
prove,  da  un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
  3.  Con  apposito  accordo  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, nell'ambito
delle  rispettive competenze, sono definite le modalita` operative di
iscrizione,  aggiornamento,  cancellazione  in  appositi  elenchi dei
laboratori,  nonche´  modalita`  uniformi  per  l'effettuazione delle
verifiche  ispettive  finalizzate  alla valutazione della conformita`
dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne` minori entrate a carico della finanza pubblica.
  5.  Le  amministrazioni  interessate svolgono le attivita` previste
dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  6.  Le  spese  relative  alle  procedure  di  riconoscimento,  alle
iscrizioni,   agli   aggiornamenti   e  alle  cancellazioni  relative
all'elenco  dei  laboratori sono poste a carico delle imprese secondo
tariffe  e  modalita`  di  versamento  da  stabilire  con  successive
disposizioni  regionali, sulla base del costo effettivo del servizio,
determinato  mediante  apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
                                            
                              Art. 41.
(Delega  al  Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del
                         Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  relativa ai servizi nel
                          mercato interno)

  1.  Nella  predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione
della  direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  12  dicembre  2006,  relativa ai servizi nel mercato interno, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per le politiche europee e del
Ministro  dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza
prevalente  in  materia,  di  concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione  e l'innovazione e per la semplificazione normativa e
con  gli  altri  Ministri  interessati,  acquisito  il  parere  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e` tenuto
a  seguire,  oltre  ai  principi  e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire la liberta` di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunita`  ed  il  corretto  ed uniforme funzionamento del mercato
nonche´  assicurare  agli utenti un livello essenziale ed uniforme di
condizioni  di  accessibilita` all'acquisto di servizi sul territorio
nazionale,  ai  sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed
m), della Costituzione;
   b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari,
finalizzati,  in  particolare,  a promuovere la qualita` dei servizi,
tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;
   c) prevedere  che  le  disposizioni  dei  decreti  legislativi  si
applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo
2,  paragrafi  2  e  3,  e,  relativamente alla libera prestazione di
servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;
   d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;
   e) semplificare  i  procedimenti amministrativi per l'accesso alle
attivita`  di  servizi,  anche al fine di renderli uniformi sul piano
nazionale,    subordinando   altresi'   la   previsione   di   regimi
autorizzatori  al  ricorrere  dei  presupposti  di cui all'articolo 9
della  direttiva  e  prevedendo  che, per tali regimi, da elencare in
allegato  al  decreto  legislativo  di  cui  al presente articolo, la
dichiarazione  di  inizio  attivita`  rappresenti  la regola generale
salvo  che  motivate  esigenze  impongano  il  rilascio  di  un  atto
autorizzatorio esplicito;
   f) garantire  che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria,
i  regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per
l'accesso ad un'attivita` di servizi o per l'esercizio della medesima
siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita` e parita`
di trattamento;
   g) garantire  la  libera  circolazione  dei  servizi forniti da un
prestatore  stabilito  in  un altro Stato membro, imponendo requisiti
relativi  alla prestazione di attivita` di servizi solo qualora siano
giustificati  da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
sanita` pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di
non discriminazione e di proporzionalita`;
   h) prevedere  che  l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di
una  attivita`  di  servizi  abbia  efficacia  su tutto il territorio
nazionale.        Limitazioni       territoriali       dell'efficacia
dell'autorizzazione  possono  essere  giustificate  solo da un motivo
imperativo di interesse generale;
   i) ferma  restando  l'applicazione  del principio di prevalenza di
cui  all'articolo  3,  paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di
garantire,  ai  sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva,
il  carattere  unitario  nazionale  dell'individuazione  delle figure
professionali  con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti,
individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito
di  applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili
con  la  direttiva  medesima  e necessari per l'accesso alla relativa
attivita` e per il suo esercizio;
   l) prevedere  che  lo  svolgimento  di  tutte  le  procedure  e le
formalita` necessarie per l'accesso all'attivita` di servizi e per il
suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti
i  prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul
territorio  nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto
gia`  previsto  al  riguardo  dall'articolo  38  del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le
relative disposizioni;
   m) prevedere  che  le  procedure  e  le formalita` per l'accesso e
l'esercizio  delle  atti-vita`  di  servizi  possano essere espletate
attraverso   gli   sportelli   unici  anche  a  distanza  e  per  via
elettronica;
   n) realizzare  l'interoperabilita`  dei sistemi di rete, l'impiego
non   discriminatorio   della  firma  elettronica  o  digitale  ed  i
collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le
reti periferiche;
   o) prevedere  forme  di collaborazione con le autorita` competenti
degli  altri  Stati  membri  e  con la Commissione europea al fine di
garantire  il  controllo  dei  prestatori  e  dei  loro  servizi,  in
particolare fornendo al piu` presto e per via elettronica, tramite la
rete   telematica  IMI,  realizzata  dalla  Commissione  europea,  le
informazioni  richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo
scambio  di  informazioni  puo`  riguardare  le azioni disciplinari o
amministrative  promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni
definitive  relative  all'insolvenza  o  alla  bancarotta fraudolenta
assunte  dalle  autorita`competenti  nei confronti di un prestatore e
che  siano  direttamente  pertinenti alla competenza del prestatore o
alla  sua  affidabilita`  professionale, nel rispetto dei presupposti
stabiliti dalla direttiva;
   p) prevedere   che,   relativamente  alle  materie  di  competenza
regionale,   le  norme  per  l'adeguamento,  il  coordinamento  e  la
semplificazione    dei    procedimenti    autorizzatori   concernenti
l'esercizio  della  liberta`  di stabilimento e la libera prestazione
dei  servizi  siano  adottate  dallo  Stato,  in caso di inadempienza
normativa  delle  regioni,  in  conformita`  all'articolo 117, quinto
comma,   della   Costituzione   e   che,   in  caso  di  inadempienza
amministrativa,   sia   esercitato   il  potere  sostitutivo  di  cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
   q) prevedere   che  tutte  le  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva  nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a
rendere  effettivo  l'esercizio  della  liberta` di stabilimento e la
libera  circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del
Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
    1)  la  crescita  economica e la creazione di posti di lavoro sul
territorio nazionale;
    2) la semplificazione amministrativa;
    3)  la  riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una
attivita` di servizi e per il suo esercizio;
    4) l'effettivita` dei diritti dei destinatari di servizi;
   r) prevedere  che  tutte  le  misure  adottate in attuazione della
direttiva siano emanate in conformita` ai seguenti ulteriori principi
e criteri:
    1)  salvaguardia dell'unitarieta` dei processi decisionali, della
trasparenza,    dell'efficacia    e   dell'economicita`   dell'azione
amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
    2)  semplificazione,  accorpamento,  accelerazione,  omogeneita`,
chiarezza e trasparenza delle procedure;
    3) agevole accessibilita` per prestatori e destinatari di servizi
a  tutte  le  informazioni  afferenti  alle  attivita` di servizi, in
attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
    4)  adozione  di adeguate forme di pubblicita`, di informazione e
di  conoscibilita`  degli atti procedimentali anche mediante utilizzo
di sistemi telematici;
   s) garantire   l'applicazione   della   normativa   legislativa  e
contrattuale  del  lavoro  del  luogo  in  cui  viene  effettuata  la
prestazione  di  servizi,  fatti salvi trattamenti piu` favorevoli al
prestatore  previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di
provenienza  con  oneri  a  carico di questi ultimi, evitando effetti
discriminatori  nonche´  eventuali danni ai consumatori in termini di
sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;
   t) prevedere  idonee  modalita` al fine di assicurare un'effettiva
applicazione  del  principio  di parita` di trattamento dei cittadini
italiani,  rispetto  a  quelli  degli  altri Stati membri dell'Unione
europea,  ed  evitare  effetti  discriminatori a danno dei prestatori
italiani  di  servizi,  nonche´  eventuali  danni  ai  consumatori in
termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
  2.  Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il
28  dicembre  2009,  le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della
direttiva nonche´ ai principi e criteri di cui al comma 1.
  3.  Dai  provvedimenti  attuativi  del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                                            
                              Art. 42.
            (Disposizioni in materia di recepimento della
direttiva  2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
                            luglio 2003,
              che modifica la direttiva 68/151/CEE del
            Consiglio per quanto riguarda i requisiti di
               pubblicita` di taluni tipi di societa`)

  1.  All'articolo  2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono
aggiunti i seguenti:
  "Gli  atti  delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati
nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria
l'iscrizione  o  il  deposito,  possono essere altresi' pubblicati in
apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale
delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.
  In  caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli  pubblicati  in  altra  lingua  ai  sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo
che  la  societa`  dimostri  che  essi  erano a conoscenza della loro
versione in lingua italiana.
  Le  societa`  di  cui  al quinto comma che dispongono di uno spazio
elettronico  destinato  alla  comunicazione  collegato  ad  una  rete
telematica  ad  accesso  pubblico  forniscono, attraverso tale mezzo,
tutte  le  informazioni  di  cui  al  primo,  secondo, terzo e quarto
comma".
  2.  All'articolo  2630,  primo  comma,  del  codice civile, dopo le
parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero
omette  di  fornire  negli  atti,  nella  corrispondenza e nella rete
telematica  le  informazioni  prescritte  dall'articolo  2250, primo,
secondo, terzo e quarto comma,".
                                            
                              Art. 43.
             (Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008,
            n. 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge  30  dicembre  2008,  n.  210, recante misure straordinarie per
 fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale)

  1.  Il  comma  2  dell'articolo  2-ter del decreto-legge 6 novembre
2008,  n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210, e` abrogato.
                                            
                              Art. 44.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del
                         Parlamento europeo
             e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
              modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/
              CEE del Consiglio per quanto riguarda il
            miglioramento dell'efficacia delle procedure
            di ricorso in materia di aggiudicazione degli
                          appalti pubblici)

  1.  Il  Governo  e` delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita` di cui all'articolo 1, uno o piu` decreti legislativi volti
a  recepire  la  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  dell'  11  dicembre  2007,  che modifica le direttive 89/
665/CEE   e   92/13/CEE   del   Consiglio   per  quanto  riguarda  il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici.  Sugli  schemi  dei decreti
legislativi  e`  acquisito  il parere del Consiglio di Stato. Decorsi
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni
correttive  e integrative nel rispettodelle medesime procedure di cui
al citato comma 1.
  3.  Ai  fini della delega di cui al presente articolo, per stazione
appaltante  si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni,  e  ogni  altro  soggetto  tenuto,  secondo il diritto
comunitario  o  nazionale,  al  rispetto  di  procedure o principi di
evidenza  pubblica  nell'affidamento  di contratti relativi a lavori,
servizi  o  forniture.  I  decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati  nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2, nonche´ dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
   a) circoscrivere  il  recepimento  alle  disposizioni elencate nel
presente  articolo  e  comunque  a  quanto  necessario per rendere il
quadro  normativo  vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme
alle  direttive  89/  665/CEE  e  92/13/CEE,  come  modificate  dalla
direttiva   2007/66/CE,  previa  verifica  della  coerenza  con  tali
direttive  degli  istituti  processuali gia` vigenti e gia` adeguati,
anche  alla  luce  della  giurisprudenza  comunitaria  e nazionale, e
inserendo   coerentemente   i  nuovi  istituti  nel  vigente  sistema
processuale,  nel  rispetto  del  diritto di difesa e dei principi di
effettivita` della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del
processo;
   b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti
contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  ancorche´ non rientranti nell'ambito di applicazione
delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE, e operare un recepimento
unitario  delle  direttive  89/665/  CEE e 92/13/CEE, come modificate
dalla direttiva 2007/66/CE;
   c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale,
prevedendo le abrogazioni necessarie;
   d) recepire   integralmente   l'articolo  1,  paragrafo  4,  della
direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/
13/CEE,  come  modificati  dalla  direttiva  2007/66/CE,  prevedendo,
inoltre,   che  la  stazione  appaltante,  tempestivamente  informata
dell'imminente  proposizione  di  un ricorso giurisdizionale, con una
indicazione  sommaria  dei  relativi motivi, si pronunci valutando se
intervenire o meno in autotutela;
   e) recepire   gli  articoli  2-bis  e  2-ter,  lettera  b),  della
direttiva  89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della
direttiva  92/13/CEE,  come  modificati  dalla  direttiva 2007/66/CE,
fissando  un  termine  dilatorio  per  la  stipula  del  contratto  e
prevedendo  termini  e  mezzi  certi per la comunicazione a tutti gli
interessati   del  provvedimento  di  aggiudicazione  e  degli  altri
provvedimenti adottati in corso di procedura;
   f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 2-quater della
direttiva  89/665/  CEE,  nonche´  l'articolo  2, paragrafo 1, ultimo
capoverso,  e  l'articolo  2-quater  della  direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:
    1)  che  i  provvedimenti  delle  procedure  di  affidamento sono
impugnati  entro  un  termine  non  superiore  a  trenta giorni dalla
ricezione  e  i  bandi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla pubblicazione;
    2)  che  i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono
impugnati   autonomamente   e   non  possono  essere  contestati  con
l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri
atti    delle   procedure   di   affidamento   sono   impugnati   con
l'aggiudicazione   definitiva,   fatta   comunque  salva  l'eventuale
riunione dei procedimenti;
    3)  che  il rito processuale davanti al giudice amministrativo si
svolge  con  la  massima  celerita`  e  immediatezza nel rispetto del
contraddittorio  e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione
dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre
parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
    4)  che  tutti  i  ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del
giudice hanno forma sintetica;
    5)  che  tutti  i  ricorsi  relativi  alla  medesima procedura di
affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se
cio` non ostacoli le esigenze di celere definizione;
   g) recepire  l'articolo  2,  paragrafi  3  e  4,  della  direttiva
89/665/CEE  e  l'articolo  2,  paragrafi  3  e 3-bis, della direttiva
92/13/CEE,  come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la
sospensione  della stipulazione del contratto in caso di proposizione
di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione
definitiva,  accompagnato  da contestuale domanda cautelare e rivolto
al giudice competente, con i seguenti criteri:
    1)   la   competenza,   sia  territoriale  che  per  materia,  e`
inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;
    2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla
pubblicazione  del  provvedimento  cautelare  definitivo, ovvero fino
alla  pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in
udienza  o  entro  i successivi sette giorni, se la causa puo` essere
decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della
domanda cautelare;
    3)  il  termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare e`
di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica,
se anteriore;
   h) recepire  gli articoli 2, paragrafo 7, 2- quinquies, 2-sexies e
3-bis  della  direttiva  89/  665/CEE  e gli articoli 2, paragrafo 6,
2-quinquies,  2-sexies  e  3-bis  della  direttiva  92/13/  CEE, come
modificati   dalla   direttiva   2007/   66/CE,  nell'ambito  di  una
giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
    1)  prevedere  la privazione di effetti del contratto nei casi di
cui  all'articolo  2-  quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della
direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere
a)  e  b), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti
ivi  previsti,  lasciando  al giudice che annulla l'aggiudicazione la
scelta,  in  funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei
casi  concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle
prestazioni da eseguire;
    2)  nel  caso  di  cui  all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, della
direttiva  89/665/CEE  e  all'articolo  2-sexies,  paragrafo 1, della
direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione
la  scelta,  in  funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti
nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa
decorrenza, e sanzioni alternative;
    3)  fuori  dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice
che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento
degli  interessi  coinvolti  nei  casi  concreti,  tra  privazione di
effetti  del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per
equivalente del danno subito e comprovato;
  4)  disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e
massimi delle stesse;
   i) recepire  l'articolo  2-septies  della  direttiva  89/665/CEE e
l'articolo 2-septies della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva  2007/66/CE,  prevedendo i termini minimi di ricorso di cui
al  paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies, e il
termine  di  trenta  giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati
articoli 2-septies;
   l) recepire  gli  articoli  3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli
articoli  8  e  12  della  direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva  2007/66/CE,  individuando  il  Ministero  competente  e il
procedimento;
   m) dettare  disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo
i seguenti criteri:
    1) incentivare l'accordo bonario;
    2)  prevedere  l'arbitrato  come ordinario rimedio alternativo al
giudizio civile;
    3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o
avviso  di  indizione  della gara se il contratto conterra` o meno la
clausola  arbitrale,  proibendo contestualmente il ricorso al negozio
compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
    4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
    5)  prevedere  misure  acceleratorie del giudizio di impugnazione
del lodo arbitrale.
  4.  Resta  ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  nei  limiti
temporali ivi previsti.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6.   Le   amministrazioni   provvedono  agli  adempimenti  previsti
dall'attuazione   del   presente   articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
                                            
                              Art. 45.
(Modifica  all'articolo  8-novies  del decretolegge 8 aprile 2008, n.
                         59, convertito, con
              modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
              n. 101. Parere motivato nell'ambito della
                procedura d'infrazione n. 2005/5086)

  1. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n.  59,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101,  le  parole: "in base alle procedure definite dall'Autorita` per
le  garanzie  nelle  comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS
del  21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del
14  dicembre  2007,  e  successive modificazioni e integrazioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  conformita` ai criteri di cui alla
deliberazione  n.  181/09/CONS  dell'Autorita`  per le garanzie nelle
comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 2009".
                                            

CAPO III
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5
LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO
EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

                              Art. 46.
             (Costituzione e natura giuridica dei GECT)

  1.  I  gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti
ai  sensi  del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede
legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare
e  promuovere  la  cooperazione  transfrontaliera,  transnazionale  o
interregionale  al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica
e sociale e comunque senza fini di lucro.
  2.  I  GECT  aventi  sede  in  Italia  sono  dotati di personalita`
giuridica  di  diritto  pubblico.  Il  GECT  acquista la personalita`
giuridica  con  l'iscrizione  nel  Registro  dei  gruppi  europei  di
cooperazione   territoriale,   di   seguito   denominato  "Registro",
istituito   presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47.
  3.  Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo
3,  paragrafo  1,  del  citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini
della  costituzione  o  partecipazione  ad  un  GECT,  per "autorita`
regionali"  e  "autorita` locali" di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
del  citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e gli enti localidi cui
all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  4.  La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli
8  e  9  del  citato  regolamento  (CE)  n. 1082/2006, sono approvati
all'unanimita`  dei  suoi  membri e sono redatti in forma pubblica ai
sensi  degli  articoli  2699  e seguenti del codice civile, a pena di
nullita`.  Gli  organi  di  un GECT avente sede in Italia, nonche´ le
modalita`  di  funzionamento, le rispettive competenze e il numero di
rappresentanti  dei  membri  in  detti  organi,  sono stabiliti nello
statuto.  Le  finalita`  specifiche  del  GECT  ed  i compiti ad esse
connessi   sono  definiti  dai  membri  del  GECT  nella  convenzione
istitutiva.   Fermo   restando   quanto  stabilito  dall'articolo  7,
paragrafi  1,  2,  4  e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i
membri possono in particolare affidare al GECT:
   a) il  ruolo di Autorita` di gestione, l'esercizio dei compiti del
segretariato  tecnico  congiunto,  la  promozione  e  l'attuazione di
operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali  comunitari  e  riconducibili all'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea", nonche´ la promozione e l'attuazione di azioni
di  cooperazione  interregionale  inserite  nell'ambito  degli  altri
programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;
   b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito
di   programmi   e   progetti   finanziati  dal  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  in  attuazione  del  quadro strategico nazionale 2007-2013,
purche´  tali  operazioni  siano  coerenti  con le priorita` elencate
dall'articolo   6   del   citato  regolamento  (CE)  n.  1080/2006  e
contribuiscano,  mediante  interventi  congiunti  con  altre  regioni
europee, a raggiungere piu` efficacemente gli obiettivi stabiliti per
tali programmi o progetti, con benef?`ci per i territori nazionali.
  5.  In  aggiunta  ai compiti di cui al comma 4, al GECT puo` essere
affidata  la  realizzazione  anche  di  altre  azioni  specifiche  di
cooperazione territoriale, purche´ coerenti con il fine di rafforzare
la  coesione  economica e sociale, nonche´ nel rispetto degli impegni
internazionali dello Stato.
                                            
                              Art. 47.
                  (Autorizzazione alla costituzione
                             di un GECT)

  1.  I  membri  potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del
Consiglio  dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche
congiunta,  di  autorizzazione  a partecipare alla costituzione di un
GECT,  corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti.
Su  tale  richiesta,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Segretariato  generale  provvede  nel termine di novanta giorni dalla
ricezione,  previa  acquisizione  dei  pareri  conformi del Ministero
degli  affari  esteri  per quanto attiene alla corrispondenza con gli
indirizzi  nazionali  di  politica estera, del Ministero dell'interno
per  quanto  attiene  alla  corrispondenza all'ordine pubblico e alla
pubblica  sicurezza,  del Ministero dell'economia e delle finanze per
quanto  attiene  alla  corrispondenza  con  le  norme  finanziarie  e
contabili,  del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene
ai   profili  concernenti  la  corrispondenza  con  le  politiche  di
coesione,  della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per   le   politiche   comunitarie  per  quanto  attiene  ai  profili
concernenti  le  compatibilita` comunitarie, del Dipartimento per gli
affari   regionali   per   quanto  attiene  alla  compatibilita`  con
l'interesse  nazionale  della  partecipazione  al  GECT  di  regioni,
province  autonome  ed  enti  locali,  e  delle altre amministrazioni
centrali  eventualmente  competenti  per  i  settori  in  cui il GECT
intende esercitare le proprie attivita`.
  2.  Entro  il  termine  massimo  di  sei  mesi  dalla comunicazione
dell'autorizzazione,   decorso  il  quale  essa  diventa  inefficace,
ciascuno  dei  membri  del GECT, o il relativo organo di gestione, se
gia`  operante,  chiede  l'iscrizione del GECT nel Registro istituito
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Segretariato
generale,  allegando  all'istanza copia autentica della convenzione e
dello   statuto.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -
Segretariato  generale,  verificata  nei  trenta giorni successivi la
tempesti-vita`  della  domanda  di iscrizione, nonche´ la conformita`
della  convenzione  e  dello  statuto  approvati  rispetto  a  quelli
proposti,  iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la
convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Dell' avvenuta iscrizione e`
data  comunicazione  alle  amministrazioni  che  hanno partecipato al
procedimento.
  3.  Le  modifiche  alla  convenzione  e  allo statuto del GECT sono
altresi'  iscritte  nel  Registro,  secondo le modalita` ed entro gli
stessi  termini  previsti  nei  commi 1 e 2. Di esse va data altresi'
comunicazione   con   pubblicazione,  per  estratto,  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea.  Copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale  e`  prescritta  l'iscrizione,  a  norma  dei  commi  1 e 2, e`
rilasciata  a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza;
il costo di tale copia non puo` eccedere il costo amministrativo.
  4.  L'autorizzazione e` revocata nei casi previsti dall'articolo 13
del  regolamento  (CE)  n.  1082/2006  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006.
  5.  Ferma  restando  la  disciplina vigente in materia di controlli
qualora   i   compiti  di  un  GECT  riguardino  azioni  cofinanziate
dall'Unione  europea,  di  cui  all'articolo 6 del citato regolamento
(CE)  n.  1082/2006,  il  controllo  sulla  gestione  e  sul corretto
utilizzo  dei  fondi pubblici e` svolto, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni,  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, dalla
Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.
  6.  Alla  partecipazione  di  un  soggetto  italiano a un GECT gia`
costituito e alle modifiche della convenzione, nonche´ alle modifiche
dello   statuto   comportanti,  direttamente  o  indirettamente,  una
modifica  della  convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo.
                                            
                              Art. 48.
                  (Norme in materia di contabilita`
                         e bilanci del GECT)

  1.  Il  GECT  redige  il  bilancio  economico  preventivo annuale e
pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto
finanziario  e  la  nota integrativa e li sottopone ai membri, che li
approvano  sentite  le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo
47, comma 5.
  2.  Al  fine  di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci
pluriennali  e  annuali,  nonche´  dei  conti consuntivi annuali e di
rendere  omogenei  i  valori  inseriti  in  tali  voci,  in  modo  da
consentire  alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il
GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli
altri  membri  del  GECT,  nonche´  ai  competenti organi dell'Unione
europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto
interministeriale,  le norme per la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale,  conformemente  a principi contabili internazionali del
settore  pubblico.  I  soggetti che costituiscono un GECT recepiscono
nella convenzione e nello statuto le predette norme.
  3.  Dall'attuazione  del presente articolo e degli articoli 46 e 47
non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche  interessate  provvedono
all'attuazione  del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le
risorse  umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
                                            

CAPO IV DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE
ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO
ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA
COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

                              Art. 49.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                        di decisioni quadro)

  1.  Il  Governo e` delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
seguenti decisioni quadro:
   a) decisione  quadro  2006/783/GAI  del  Consiglio,  del 6 ottobre
2006,   relativa   all'applicazione   del   principio  del  reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca;
   b) decisione  quadro  2006/960/GAI  del Consiglio, del 18 dicembre
2006,  relativa  alla semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence  tra le autorita` degli Stati membri dell'Unione europea
incaricate dell'applicazione della legge;
   c) decisione  quadro  2008/909/GAI  del Consiglio, del 27 novembre
2008,   relativa   all'applicazione   del   principio  del  reciproco
riconoscimento  alle  sentenze  penali  che irrogano pene detentive o
misure  privative  della  liberta`  personale,  ai  fini  della  loro
esecuzione nell'Unione europea..
   d) uI  decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del
presente  articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,  dell'economia  e delle finanze, dell'interno e con gli altri
Ministri interessati.
  2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1, lettera b), del
presente  articolo  e`  adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli
altri Ministri interessati.
  3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera
dei  deputati  e  al Senato della Repubblica affinche´ su di essi sia
espresso  il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorsi
sessanta  giorni  dalla  data  di trasmissione, il decreto e` emanato
anche  in  mancanza  del parere. Qualora il termine per l'espressione
del  parere  parlamentare  di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini  previsti  dai  commi  5  e  7, scadano nei trenta giorni che
precedono  la  scadenza  dei  termini  previsti  ai  commi  1  o 6, o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
decisioni   quadro   che   comportano  conseguenze  finanziarie  sono
corredati  della  relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978,
  n.  468,  e successive modificazioni. Su di essi e` richiesto anche
il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per i profili
finanziari.  Il  Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il rispetto
dell'articolo  81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere   il  testo,  corredato  dei  necessari  elementi  integrativi
d'informazione,   per   i   pareri   definitivi   delle   Commissioni
parlamentari  competenti  per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
  5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore di
ciascuno  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo`  adottare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2, 3, 4 e 5,
disposizioni   integrative   e  correttive  dei  decreti  legislativi
adottati ai sensi del citato comma 1.
  6.  Il  Governo,  quando  non  intende  conformarsi ai pareri delle
Commissioni  parlamentari  di  cui al comma 4, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato  della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
                                            
                              Art. 50.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro
2006/783/GAI  relativa  all'applicazione  del principio del reciproco
             riconoscimento delle decisioni di confisca)

  1.  Il  Governo  adotta  il  decreto  legislativo  recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del
Consiglio,   del   6  ottobre  2006,  relativa  all'applicazione  del
principio  del  reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca,
nel  rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi generali stabiliti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f)
e  g),  nonche´  delle  disposizioni  previste dalla decisione quadro
medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento
dell'ordinamento  italiano,  e  sulla  base  dei  seguenti principi e
criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
   a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2
della decisione quadro;
   b) prevedere  che  l'autorita`  centrale ai sensi dell'articolo 3,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero
della giustizia;
   c) prevedere  che  la  richiesta  di  riconoscimento  possa essere
avanzata  dall'autorita`  giudiziaria italiana anche per le confische
disposte  ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992,  n.  356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro;
   d) prevedere    che   l'autorita`   competente   a   chiedere   il
riconoscimento   e   l'esecuzione  ai  sensi  dell'articolo  4  della
decisione quadro sia l'autorita` giudiziaria italiana procedente;
   e) prevedere    che   la   trasmissione   dei   provvedimenti   di
riconoscimento   della   confisca   di   beni  emessi  dall'autorita`
giudiziaria  di  un  altro  Stato  membro  avvenga  nelle forme della
cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti
di  contatto  della  Rete  giudiziaria  europea,  anche  al  fine  di
individuare  l'autorita`  competente,  e  assicurando  in  ogni  caso
modalita`  di  trasmissione  degli  atti che consentano all'autorita`
giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita`;
   f) prevedere  che  l'autorita` giudiziaria italiana che ha emesso,
nell'ambito  di  un procedimento penale, un provvedimento di confisca
concernente  cose  che  si  trovano  sul territorio di un altro Stato
membro  si  possa rivolgere direttamente all'autorita` giudiziaria di
tale   Stato  per  avanzare  la  richiesta  di  riconoscimento  e  di
esecuzione  del  provvedimento medesimo; prevedere la possibilita` di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche
al fine di individuare l'autorita` competente;
   g) prevedere,  nei  casi di inoltro diretto di cui alle lettere e)
ed  f),  adeguate  forme di comunicazione e informazione nei riguardi
del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
   h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti
dalle  autorita`  di  un  altro Stato membro, da parte dell'autorita`
giudiziaria   italiana  che  si  ritiene  incompetente,  direttamente
all'autorita`  giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione
all'autorita` giudiziaria dello Stato di emissione;
   i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione
delle  decisioni  di  confisca,  l'autorita` giudiziaria italiana non
proceda  alla verifica della doppia incriminabilita` nei casi e per i
reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
   l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione
delle  decisioni di confisca emesse da autorita` giudiziarie di altri
Stati  membri  per  reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6,
paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorita` giudiziaria italiana
proceda alla verifica della doppia incriminabilita`;
   m) prevedere  che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione
ordinari  previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei
terzi  di  buona  fede,  avverso  il riconoscimento e l'esecuzione di
provvedimenti  di  blocco  e  di sequestro, ma che l'impugnazione non
possa  mai  concernere il merito della decisione giudiziaria adottata
dallo Stato di emissione;
   n) prevedere  che  l'autorita`  giudiziaria, in veste di autorita`
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di
una decisione di confisca quando:
    1)  l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto
con il principio del ne bis in idem;
    2)  in  uno  dei  casi  di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della
decisione  quadro,  la  decisione  di confisca riguarda fatti che non
costituiscono  reato  ai  sensi  della  legislazione  dello  Stato di
esecuzione;  tuttavia,  in materia di tasse o di imposte, di dogana e
di  cambio,  l'esecuzione della decisione di confisca non puo` essere
rifiutata  in  base  al  fatto  che  la  legislazione  dello Stato di
esecuzione  non  impone  lo  stesso tipo di tasse o di imposte, o non
contiene  lo  stesso  tipo  di  disciplina  in  materia di tasse o di
imposte,  di  dogana  e  di cambio, della legislazione dello Stato di
emissione;
    3)  vi sono immunita` o privilegi a norma del diritto dello Stato
italiano  che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca
nazionale dei beni in questione;
    4)  i  diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona
fede,  a  norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile
l'esecuzione   della   decisione   di  confisca,  anche  quando  tale
impossibilita`  risulti  conseguenza  dell'applicazione  di  mezzi di
impugnazione di cui alla lettera m);
    5)  la  decisione  di confisca si basa su procedimenti penali per
reati  che  devono  considerarsi  commessi  in  tutto  o  in parte in
territorio italiano;
    6)  la  decisione  di confisca si basa su procedimenti penali per
reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori
del  territorio dello Stato di emissione, e il reato e` improcedibile
ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
   o) prevedere   che,   prima   di  rifiutare  il  riconoscimento  e
l'esecuzione  di  una  confisca  richiesta da uno Stato di emissione,
l'autorita`  giudiziaria  italiana  procedente  attivi  procedure  di
consultazione  con  l'autorita`  competente dello Stato di emissione,
anche tramite l'autorita` centrale di cui alla lettera b);
   p) prevedere  che  l'autorita`  giudiziaria, in veste di autorita`
competente  dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di
una decisione di confisca:
    1)  quando il bene e` gia` oggetto di un procedimento di confisca
nazionale, anchenell'ambito di un procedimento di prevenzione;
    2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla
lettera m) e fino alla decisione definitiva;
    3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di
denaro,  qualora  ritenga  che vi sia il rischio che il valore totale
risultante  dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato
nella  decisione  suddetta  a  causa dell'esecuzione simultanea della
stessa in piu` di uno Stato membro;
    4)   qualora  l'esecuzione  della  decisione  di  confisca  possa
pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
   q) prevedere  che  l'autorita`  giudiziaria, in veste di autorita`
competente  dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorita`
dello  Stato  di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di
denaro  o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo
che  si  tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
   r) prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  1,  della
decisione  quadro,  che  quando  lo  Stato italiano opera in veste di
Stato  di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale
e` stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
    1)  sui  mobili  e  sui  crediti  secondo le forme prescritte dal
codice  di  procedura civile per il pignoramento presso il debitore o
presso il terzo, in quanto applicabili;
    2)  sugli  immobili  o  mobili registrati con la trascrizione del
provvedimento presso i competenti uffici;
    3)  sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa,
con  l'iscrizione  del provvedimento nel registro delle imprese o con
le modalita` previste per i singoli beni sequestrati;
    4)  sulle  azioni  e  sulle  quote sociali, con l'annotazione nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
    5)  sugli  strumenti  finanziari dematerializzati, ivi compresi i
titoli  del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto
tenuto  dall'intermediario  ai  sensi  dell'articolo  34  del decreto
legislativo  24  giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
   s) prevedere  che,  dopo l'esecuzione delle formalita` di cui alla
lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale
dei  beni  con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria;
prevedere  altresi'  i  casi  in  cui  sia  possibile  procedere allo
sgombero   di   immobili  confiscati  mediante  ausilio  della  forza
pubblica;
   t) prevedere   che   i   sequestri   e   le   confische   disposti
dall'autorita`  giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad
eccezione   del   sequestro  probatorio,  ovvero  nell'ambito  di  un
procedimento  di  prevenzione  patrimoniale,  si  eseguano  nei  modi
previsti alle lettere q) e r);
   u) prevedere  la  destinazione  delle somme conseguite dallo Stato
italiano  nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a)
e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
   v) prevedere  che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2,
della  decisione  quadro,  quando  la  confisca sia stata disposta ai
sensi   dell'articolo  3  della  decisione  quadro  2005/212/GAI  del
Consiglio,   del   24  febbraio  2005,  alla  destinazione  dei  beni
confiscati  si  applichi la disciplina relativa alla destinazione dei
beni oggetto di confisca di prevenzione;
  z) prevedere, in caso di responsabilita` dello Stato italiano per i
danni   causati  dall'esecuzione  di  un  provvedimento  di  confisca
richiesto dall'autorita` giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l'esperibilita`  del procedimento previsto dalla decisione quadro per
il  rimborso  degli  importi versati dallo Stato italiano a titolo di
risarcimento alla parte lesa.
  2.  Alle  attivita` previste dal comma 1 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                                            
                              Art. 51.
           (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della  decisione  quadro  2006/960/GAI  relativa alla semplificazione
 dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degli
             Stati membri dell'Unione europea incaricate
                   dell'applicazione della legge)

  1.  Il  Governo  adotta  il  decreto  legislativo  recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio,  del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello
scambio  di  informazioni e intelligence tra le autorita` degli Stati
membri  dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge,
nel  rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi generali stabiliti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f)
e  g),  nonche´ sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi,
realizzando  il  necessario  coordinamento  con le altre disposizioni
vigenti:
   a) prevedere che:
    1)  per  "autorita` competente incaricata dell'applicazione della
legge"  debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a),
della decisione quadro;
    2)   per  "indagine  penale"  debba  intendersi  quanto  definito
dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
    3)  per  "operazione  di intelligence criminale" debba intendersi
quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
    4)  per  "informazione  e/o intelligence" debba intendersi quanto
definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
    5) per "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione
quadro  2002/584/GAI  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato di arresto europeo" debbano intendersi i reati previsti dalla
legislazione  nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli
enunciati nella suddetta disposizione, nonche´, ove non inclusi tra i
precedenti,  quelli  connessi  al furto di identita` relativo ai dati
personali;
   b) prevedere   modalita`  procedurali  affinche´  le  informazioni
possano  essere  comunicate  alle autorita` competenti di altri Stati
membri  ai  fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni
di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni
medesime,  secondo  quanto  stabilito dall'articolo 4 della decisione
quadro;
   c) prevedere  che le informazioni possano essere richieste ai fini
dell'individuazione,  della  prevenzione  o dell'indagine su un reato
quando  vi  sia  motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'
intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e
che  la  richiesta  debba  precisare  i  motivi  di  fatto nonche´ le
finalita`  cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonche´
il  nesso  tra le finalita` e la persona oggetto delle informazioni e
dell' intelligence;
   d) prevedere  i  canali  e  la  lingua  di comunicazione secondo i
criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
   e) prevedere  misure  volte ad assicurare il soddisfacimento delle
esigenze   di   tutela   dei   dati   personali  e  della  segretezza
dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   f) prevedere,  fatti  salvi  i casi indicati all'articolo 10 della
decisione  quadro,  modalita` procedurali per lo scambio spontaneo di
informazioni e di intelligence;
   g) prevedere  che,  fatti  salvi  i  casi indicati all'articolo 3,
paragrafo  3,  della  decisione quadro, un'autorita` competente possa
rifiutarsi  di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso
in  cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima
decisione quadro;
   h) prevedere,   ai  sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  4,  della
decisione  quadro,  che  quando  le  informazioni  o  l' intelligence
richieste  da  altro  Stato  membro siano correlate a un procedimento
penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorita` nazionale
richiesta    sia    subordinata   all'autorizzazione   dell'autorita`
giudiziaria procedente;
   i) prevedere  che  autorizzazione  analoga a quella prevista dalla
lettera  h)  sia  richiesta  nei  casi  in  cui l'autorita` nazionale
competente  intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni
e  di intelligence con le autorita` competenti di altro Stato membro,
ai  sensi  dell'articolo  7 della decisione quadro, quando esse siano
correlate a un procedimento penale.
  2.  Alle  attivita` previste dal comma 1 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                                            
                              Art. 52.
          (Principi e criteri direttivi di attuazione della
 decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
 alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative
 della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione
                              europea)

   1.  Nell'esercizio  della delega di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera  c), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali
di  cui  agli  articoli 2 e 49, nonche' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici: 
    a)  introdurre  una  o  piu'  disposizioni  in base alle quali e'
consentito  all'autorita'  giudiziaria  italiana,  anche su richiesta
della  persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia
emesso  una  sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla,
unitamente  a  un  certificato  conforme  al  modello  allegato  alla
decisione  quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta
in  condizioni  che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne
l'autenticita',  all'autorita'  competente  di  un altro Stato membro
dell'Unione  europea,  ai  fini della sua esecuzione in quello Stato,
alle seguenti condizioni:
      1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento
sociale della persona condannata;
      2)  che  la  persona  condannata  si trovi sul territorio dello
Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
      3)  che  la  persona  condannata,  debitamente informata in una
lingua  che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere
certa   la   manifestazione  di  volonta',  il  proprio  consenso  al
trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non e' richiesto ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
      4) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia
punito  in  Italia  con  una  pena detentiva della durata massima non
inferiore  a  tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con
una  misura  di  sicurezza  privativa  della liberta' personale della
medesima durata;
      5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali,
alla  data  di emissione della sentenza, la decisione quadro consente
il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;
   b)  introdurre  una  o  piu'  disposizioni  in  base  alle  quali
prevedere  la  possibilita'  per  l'autorita' giudiziaria italiana di
riconoscere,  ai  fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza
penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al
modello  allegato alla decisione quadro, dall'autorita' competente di
un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
      1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia
punito  nello  Stato di emissione con una pena detentiva della durata
massima  non  inferiore  a  tre  anni,  sola  o  congiunta a una pena
pecuniaria,   e  sia  riconducibile  a  una  delle  ipotesi  elencate
nell'articolo  7  della  decisione  quadro,  indipendentemente  dalla
doppia incriminazione;
      2)  che,  fuori  dalle  ipotesi  elencate nell'articolo 7 della
decisione  quadro,  il  fatto  per  il  quale  la  persona  e'  stata
condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai
sensi   della   legge   italiana,  indipendentemente  dagli  elementi
costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
      3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di
emissione  siano  compatibili  con la legislazione italiana, salva la
possibilita'  di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8
della decisione quadro; 
    c)   prevedere  i  motivi  di  rifiuto  di  riconoscimento  e  di
esecuzione  della  sentenza  di  condanna  definitiva trasmessa da un
altro  Stato  membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi
tra  quelli  indicati  all'articolo 9 della decisione quadro e con le
procedure ivi descritte, ferma la possibilita' di dare riconoscimento
ed   esecuzione   parziali   alla   sentenza  trasmessa,  nonche´  di
acconsentire  a  una  nuova  trasmissione  della sentenza, in caso di
incompletezza del certificato o di sua manifesta difformita' rispetto
alla  sentenza,  ai  sensi  degli  articoli  10  e 11 della decisione
quadro;
    d) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di
riconoscimento  di cui alla lettera b), con riferimento all'autorita'
giudiziaria  competente,  ai  termini  e alle forme da osservare, nel
rispetto dei principi del giusto processo;
    e)  prevedere  che,  a  meno che non esista un motivo di rinvio a
norma  dell'articolo  11  o  dell'articolo  23,  paragrafo  3,  della
decisione  quadro,  la  decisione definitiva sul riconoscimento della
sentenza  e  sull'esecuzione  della  pena  sia  comunque  presa entro
novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;
    f)  prevedere  che nel procedimento di riconoscimento di cui alla
lettera  b),  su  richiesta  dello  Stato  di  emissione, l'autorita'
giudiziaria  italiana  possa  adottare  nei  confronti  della persona
condannata  che  si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari
provvisorie,  anche  a  seguito  dell'arresto di cui alla lettera i),
allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa
del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
    g)  prevedere,  in relazione alle misure cautelari provvisorie di
cui alla lettera f):
      1)  che  esse  possano essere adottate alle condizioni previste
dalla  legislazione  italiana vigente per l'applicazione delle misure
cautelari  e  che la loro durata non possa superare i limiti previsti
dalla medesima legislazione;
      2)  che  il  periodo  di  detenzione  per tale motivo non possa
determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;
      3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento
della  sentenza  trasmessa  dallo  Stato  di emissione e in ogni caso
decorsi  sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilita'
di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;
    h)   prevedere   che   la  polizia  giudiziaria  possa  procedere
all'arresto  provvisorio della persona condannata per la quale vi sia
una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo
di  assicurare  la  sua  permanenza  nel  territorio  e in attesa del
riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
    i)  prevedere,  in  caso  di  arresto provvisorio, che la persona
arrestata   sia   messa   immediatamente,   e,  comunque,  non  oltre
ventiquattro  ore,  a  disposizione  dell'autorita'  giudiziaria, che
questa  proceda  al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla
ricezione  del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida,
la persona arrestata sia immediatamente posta in liberta';
    l) introdurre una o piu' disposizioni relative al trasferimento e
alla  presa  in  consegna  della  persona  condannata  a  seguito del
riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);
    m) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di
esecuzione  della  pena  a  seguito  del  riconoscimento  di cui alla
lettera  b),  anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale
esecuzione  e ai benefici di cui la persona condannata puo' godere in
base  alla  legislazione  italiana,  nel  rispetto  degli obblighi di
consultazione  e  informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della
decisione quadro;
    n)  introdurre una o piu' disposizioni relative alle condizioni e
ai  presupposti  per  la  concessione  della liberazione anticipata o
condizionale,  dell'amnistia,  della  grazia  o della revisione della
sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;
    o)  introdurre  una o piu' disposizioni relative all'applicazione
del   principio  di  specialita',  in  base  alle  quali  la  persona
trasferita  in  Italia  per  l'esecuzione  della pena non puo' essere
perseguita,  condannata o altrimenti privata della liberta' personale
per  un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla
lettera   b),   diverso   da   quello  per  cui  ha  avuto  luogo  il
trasferimento,   facendo  espressamente  salve  le  ipotesi  previste
dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;
    p)  introdurre  una  o piu' disposizioni relative al transito sul
territorio  italiano della persona condannata in uno Stato membro, in
vista  dell'esecuzione  della  pena  in  un  altro  Stato membro, nel
rispetto  dei  criteri  di  rapidita', sicurezza e tracciabilita' del
transito,   con   facolta'  di  trattenere  in  custodia  la  persona
condannata  per il tempo strettamente necessario al transito medesimo
e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);
    q)  introdurre  una  o  piu' disposizioni relative al tipo e alle
modalita'  di  trasmissione  delle  informazioni  che  devono  essere
fornite  dall'autorita'  giudiziaria  italiana  nel  procedimento  di
trasferimento attivo e passivo.
  2.  I compiti e le attivita' previsti dalla decisione quadro di cui
al  comma  1  in  relazione  ai rapporti con autorita' straniere sono
svolti  da organi di autorita' amministrative egiudiziarie esistenti,
nei  limiti  delle  risorse  di  cui le stesse gia' dispongono, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
                                            
                              Art. 53.
          (Principi e criteri direttivi di attuazione della
decisione  quadro  2008/841/GAI  del  Consiglio, del 24 ottobre 2008,
                         relativa alla lotta
                 contro la criminalita` organizzata)

  1.  Il  Governo  adotta  un  decreto  legislativo  recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio,  del  24  ottobre  2008,  relativa  alla  lotta  contro la
criminalita`   organizzata,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  generali stabiliti dalla presente legge e con le modalita`
di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 49.

   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 7 luglio 2009

                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Ronchi,  Ministro  per  le politiche
                                 europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano

                                            
                                                           Allegato A 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  settembre
2007, che modifica la  direttiva  90/385/CEE  del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
dispositivi medici impiantabili attivi, la  direttiva  93/42/CEE  del
Consiglio concernente i dispositivi medici, e  la  direttiva  98/8/CE
relativa all'immissione sul mercato di biocidi; 
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  novembre
2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio
per  quanto  riguarda  l'obbligo  di  far  elaborare  ad  un  esperto
indipendente una relazione in occasione  di  una  fusione  o  di  una
scissione di societa` per azioni; 
2008/43/CE  della  Commissione,   del   4   aprile   2008,   relativa
all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio,  di
un sistema di identificazione e tracciabilita`  degli  esplosivi  per
uso civile; 
2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per
l'ammissione di ecotipi e  varieta`  agricole  naturalmente  adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonche´ per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta`; 
2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto  d'utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali. 
                                            
                                                           Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
  2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo
tra la Comunita`  delle  ferrovie  europee  (CER)  e  la  Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su  taluni  aspetti  delle
condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi  di
interoperabilita` transfrontaliera nel settore ferroviario; 
  2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa  a  misure
comunitarie di lotta contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la
direttiva 92/40/CEE; 
  2006/17/CE della Commissione, dell' 8 febbraio 2006, che  attua  la
direttiva 2004/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per  la  donazione,
l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 
  2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  maggio
2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l'uso di alcune infrastrutture; 
  2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  maggio
2006, relativa alle macchine e che  modifica  la  direttiva  95/16/CE
(rifusione); 
  2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  maggio
2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE  del
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 
  2006/54/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5  luglio
2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari  opportunita`
e delle parita` di trattamento fra  uomini  e  donne  in  materia  di
occupazione ed impiego (rifusione); 
  2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre  2006,  che  attua  la
direttiva 2004/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di  rintracciabilita`,  la
notifica  di  reazioni  ed  eventi  avversi   gravi   e   determinate
prescrizioni  tecniche  per   la   codifica,   la   lavorazione,   la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani; 
  2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
  2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, concernente la patente di guida (rifusione); 
  2007/2/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  14  marzo
2007,   che   istituisce   un'Infrastruttura    per    l'informazione
territoriale nella Comunita` europea (Inspire); 
  2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  maggio
2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 
  2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  giugno
2007, che modifica la direttiva  89/391/CEE  del  Consiglio,  le  sue
direttive  particolari  e  le  direttive  del  Consiglio  83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/ CEE e 94/33/CE ai  fini  della  semplificazione  e
della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 
  2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11  luglio
2007, relativa all'esercizio di alcuni  diritti  degli  azionisti  di
societa` quotate; 
  2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce  norme
minime per la protezione dei polli  allevati  per  la  produzione  di
carne; 
  2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  settembre
2007,  che  modifica  la  direttiva  92/49/CEE  del  Consiglio  e  le
direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per  quanto
riguarda le  regole  procedurali  e  i  criteri  per  la  valutazione
prudenziale  di  acquisizioni  e  incrementi  di  partecipazioni  nel
settore finanziario; 
  2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  settembre
2007, che reca disposizioni sulle  quantita`  nominali  dei  prodotti
preconfezionati, abroga le  direttive  75/106/CEE  e  80/232/CEE  del
Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
  2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre
2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del  Consiglio  relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e  la  direttiva  2001/14/CE
relativa  alla  ripartizione  della   capacita`   di   infrastruttura
ferroviaria   e   all'imposizione   dei   diritti   per    l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria; 
  2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre
2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida
di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita`; 
  2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre
2007, relativa  alla  valutazione  e  alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni; 
  2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  novembre
2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato  interno,  recante
modifica  delle   direttive   97/7/CE,   2002/65/CE,   2005/60/CE   e
2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 
  2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'  11
dicembre 2007, che modifica la  direttiva  89/552/CEE  del  Consiglio
relativa al coordinamento di  determinate  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'esercizio delle attivita` televisive; 
  2007/66/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'  11
dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e  92/13/CEE  del
Consiglio per quanto riguarda il miglioramento  dell'efficacia  delle
procedure  di  ricorso  in  materia  d'aggiudicazione  degli  appalti
pubblici; 
  2008/5/CE della Commissione, del 30  gennaio  2008,  relativa  alla
specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di  altre
indicazioni obbligatorie oltre  a  quelle  previste  dalla  direttiva
2000/13/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   (versione
codificata); 
  2008/8/CE del Consiglio, del 12  febbraio  2008,  che  modifica  la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle  prestazioni
di servizi; 
  2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme
dettagliate  per  il  rimborso  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
previsto  dalla  direttiva  2006/112/CE,  ai  soggetti  passivi   non
stabiliti nello Stato membro  di  rimborso,  ma  in  un  altro  Stato
membro; 
  2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la
direttiva 87/102/CEE; 
  2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante  modifica
dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni  a  terra  sugli  aeromobili   che   utilizzano   aeroporti
comunitari; 
  2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  maggio
2008, relativa alla qualita` dell'aria ambiente e  per  un'aria  piu`
pulita in Europa; 
  2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  maggio
2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 
  2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  maggio
2008, relativa a determinati  aspetti  della  mediazione  in  materia
civile e commerciale; 
  2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  giugno
2008, che istituisce un quadro per  l'azione  comunitaria  nel  campo
della  politica  per  l'ambiente  marino  (direttiva   quadro   sulla
strategia per l'ambiente marino); 
  2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  giugno
2008,  relativa   all'interoperabilita`   del   sistema   ferroviario
comunitario (rifusione); 
  2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che  adegua  la
direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa
i requisiti tecnici per le navi della navigazione  interna  a  motivo
dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 
  2008/63/CE della Commissione, del 20  giugno  2008,  relativa  alla
concorrenza  sui   mercati   delle   apparecchiature   terminali   di
telecomunicazioni; 
  2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre
2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 
  2008/71/CE  del   Consiglio,   del   15   luglio   2008,   relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
  2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio  2008,  che  semplifica  le
pro-  cedure   di   redazione   degli   elenchi   e   di   diffusione
dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le
direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE,
89/556/CEE,  90/   426/CEE,   90/427/CEE,   90/428/CEE,   90/429/CEE,
90/539/CEE, 91/68/ CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE,  92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/ 28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE  nonche´
le direttive 2001/ 89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
  2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,  che  modifica
la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  che
fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 
  2008/90/CE del Consiglio, del  29  settembre  2008,  relativa  alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante  da
frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione  di  frutti
(rifusione); 
  2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 
  2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la
direttiva  90/496/CEE  del   Consiglio   relativa   all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda  le  razioni
giornaliere  raccomandate,  i  coefficienti  di  conversione  per  il
calcolo del valore energetico e le definizioni; 
  2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,  recante  modifica
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta  sul
valore aggiunto,  per  combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle
operazioni intracomunitarie; 
  2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime
generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.